Giurisprudenza costituzionale

Pagine21-25

Page 21

I. Decisioni della Corte

@CORTE COSTITUZIONALE 27 ottobre 2006, n. 341. Pres. Bile - Est. SIlvestri - Ric. Trib. sorv. Pisa in proc.

V.A.M.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - LavoroMercede - Funzioni del magistrato di sorveglianza - Competenza sui reclami in merito all'attività lavorativa dei detenuti - Questione di legittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 374, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma, 81, quarto comma, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza, che giudica secondo la procedura di cui all'art. 14 ter della stessa legge, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicuazioni sociali. (L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69) (1).

    (1) In precedenza Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2001, n. 26, in Giur. it. 2001, 1097 con nota di MODUGNO e RUOTOLO, aveva affermato la manifesta infondattezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, legge n 354/75, ritenendo che le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune di entrambi, non escludono la ragionevolezza della previsione di una diversa competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario, date le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza del 17 novembre 2005 il Magistrato di sorveglianza di Pisa ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma, 81, quarto comma, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lett. a), della legge 26 aprile 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza ´sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni socialiª.

Avanti al rimettente è stata riassunta, nelle forme risultanti dal combinato disposto degli artt. 14 ter e 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, una controversia già promossa da un detenuto, presso il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile. Si trattava, nella specie, di domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro già intrattenuto tra il ricorrente ed un'impresa privata (con prestazioni erogate all'interno dell'istituto penitenziario), nonché della illegittimità del licenziamento intimato, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di somme. Il tribunale adito, con sentenza del 27 aprile 2005, aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando l'odierno giudice a quo quale magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art. 69 della citata legge n. 354 del 1975.

1.1. - Il rimettente, premesso che il principio applicato dal giudice del lavoro è asseverato da ripetute pronunce della Corte di cassazione, e costituisce ormai ´diritto viventeª, ritiene che le caratteristiche del procedimento di sorveglianza - per quanto lo stesso abbia assunto piena natura giurisdizionale con l'introduzione dell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario, ad opera dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) - non siano compatibili con le esigenze di difesa e contraddittorio tipiche delle controversie di lavoro.

Rileva il giudice a quo, in particolare, che la procedura regolata dal citato art. 14 ter non prevede la partecipazione diretta del detenuto, il quale è rappresentato dal difensore e può soltanto presentare memorie, mentre la sua controparte, individuata nell'amministrazione penitenziaria, non è presente all'udienza neppure per il tramite di un difensore, posto che tale non può essere considerato il pubblico ministero, il quale invece è parte necessaria del procedimento. Una disciplina siffatta implicherebbe, per entrambi i soggetti del rapporto controverso, la violazione dei principi fissati nel primo e nel secondo comma dell'art. 24 Cost. Il diritto di difesa della parte opposta al lavoratore detenuto, poi, sarebbe illecitamente compresso anche in quanto il solo lavoratore, a parere del rimettente, potrebbe impugnare, mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza assunta dal magistrato di sorve- Page 22glianza in conclusione del procedimento. Da questa stessa regola sortirebbe una ulteriore violazione di rilievo costituzionale, riferibile al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT