80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
Nel testo di seguito riprodotto si omettono le
disposizioni che modificano o sostiuiscono articoli del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29; le stesse sono riportate nel testo aggiornato del citato decreto, pubblicato
nella prima parte di questo supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.
1. ...omissis (a).
2. ...omissis (b).
(a) Il comma che si omette sostituisce la lettera c)
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 1, come
modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
(b) Il comma che si omette modifica l'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 3, come modificato, si veda il
testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 2.
1. ...omissis (a).
2. ...omissis (b).
(a) Il comma che si omette sostituisce i commi 1, 2, 2-bis
e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per l'art. 2, come
modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
(b) Il comma che si omette modifica il comma 4 dell'art. 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 4, come modificato, si veda
il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 3.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 4.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 4 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 5.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 6.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 7.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette introduce l'art. 12-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto
legislativo stesso.
Art. 8.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 13 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 9.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 10.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce la rubrica e il
primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; per
il testo dell'art. 15, come modificato, si veda il testo aggiornato del decreto
legislativo stesso.
Art. 11.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 12.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 13.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 14.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 21 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 15.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 16.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 24 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 17.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette introduce l'art. 27-bis nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, nel testo aggiornato del decreto
legislativo stesso.
Art. 18.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 33 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 19.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 34 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 20.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 21.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette introduce l'art. 35-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto
legislativo stesso.
Art. 22.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 23.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette introduce l'art. 36-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto
legislativo stesso.
Art. 24.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette modifica la rubrica e il primo
comma dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; per l'art. 37, come
modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 25.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 56 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 26.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce i commi 6, 7, 8 e 9
dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come
modificato, nel testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 27.
1. ...omissis (a).
2. ...omissis (b).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 58-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
(b) Il comma che si omette sostituisce il comma 3
dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, come modificato,
nel testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 28.
1. ... omissis (a).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data
dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del
presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9
dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. (b) (a) Il comma che si
omette introduce l'art. 59-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato
nel testo aggiornato del decreto legislativo stesso.
(b) Per i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo
stesso.
Art. 29.
1. ...omissis (a).
(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 68 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
Art. 30.
1. ... omissis (a).
(a) Il testo che si omette introduce l'art. 68-bis nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto
legislativo stesso.
Art. 31.
1. ... omissis (a).
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice
di procedura civile (b), e' aggiunto il seguente: ''Per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse
quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal
momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.''.
(a) Il testo che si omette sostituisce l'art. 69 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, come modificato, nel testo
aggiornato del decreto legislativo stesso.
(b) Si riporta il testo dell'art. 669-octies del codice di
procedura civile come vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (I), e come modificato dal decreto legislativo stesso (II):
(I) "Art. 669-octies. (Provvedimento di
accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma
dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta
giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso
o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il
procedimento...
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