80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80, corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8,

comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla

promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto

legislativo qui trascritto.

Nel testo di seguito riprodotto si omettono le

disposizioni che modificano o sostiuiscono articoli del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29; le stesse sono riportate nel testo aggiornato del citato decreto, pubblicato

nella prima parte di questo supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.

1. ...omissis (a).

2. ...omissis (b).

(a) Il comma che si omette sostituisce la lettera c)

dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 1, come

modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

(b) Il comma che si omette modifica l'art. 1, comma 3, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 3, come modificato, si veda il

testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 2.

1. ...omissis (a).

2. ...omissis (b).

(a) Il comma che si omette sostituisce i commi 1, 2, 2-bis

e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per l'art. 2, come

modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

(b) Il comma che si omette modifica il comma 4 dell'art. 2

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 4, come modificato, si veda

il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 3.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 3 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 4.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 4 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 5.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 6 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 6.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 10 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 7.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette introduce l'art. 12-bis del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto

legislativo stesso.

Art. 8.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 13 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 9.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 14 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 10.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce la rubrica e il

primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; per

il testo dell'art. 15, come modificato, si veda il testo aggiornato del decreto

legislativo stesso.

Art. 11.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 16 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 12.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 17 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 13.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 19 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 14.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 21 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 15.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 23 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 16.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 24 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 17.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette introduce l'art. 27-bis nel

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, nel testo aggiornato del decreto

legislativo stesso.

Art. 18.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 33 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 19.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 34 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 20.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 35 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 21.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette introduce l'art. 35-bis del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto

legislativo stesso.

Art. 22.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 36 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 23.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette introduce l'art. 36-bis del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto

legislativo stesso.

Art. 24.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette modifica la rubrica e il primo

comma dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; per l'art. 37, come

modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 25.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 56 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 26.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce i commi 6, 7, 8 e 9

dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come

modificato, nel testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 27.

1. ...omissis (a).

2. ...omissis (b).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 58-bis del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

(b) Il comma che si omette sostituisce il comma 3

dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, come modificato,

nel testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 28.

1. ... omissis (a).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data

dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del

presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9

dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. (b) (a) Il comma che si

omette introduce l'art. 59-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato

nel testo aggiornato del decreto legislativo stesso.

(b) Per i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo

stesso.

Art. 29.

1. ...omissis (a).

(a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 68 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, cosi' come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

Art. 30.

1. ... omissis (a).

(a) Il testo che si omette introduce l'art. 68-bis nel

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato nel testo aggiornato del decreto

legislativo stesso.

Art. 31.

1. ... omissis (a).

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice

di procedura civile (b), e' aggiunto il seguente: ''Per le controversie individuali

relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse

quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal

momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.''.

(a) Il testo che si omette sostituisce l'art. 69 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riportato, come modificato, nel testo

aggiornato del decreto legislativo stesso.

(b) Si riporta il testo dell'art. 669-octies del codice di

procedura civile come vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 80 (I), e come modificato dal decreto legislativo stesso (II):

(I) "Art. 669-octies. (Provvedimento di

accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima

dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a

trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma

dell'art. 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del

giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta

giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se

avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso

o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve

notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il

procedimento...

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