PROVVEDIMENTO 31 maggio 2010 - Modifica dei PP.DG 18 maggio 2007 e 15 febbraio 2010 d''iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione,dell''organismo non autonomo costituito dall'' Ente pubblico Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato Organismo di conciliazione «Arturo Car...

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG 18/05/2007 e 15/02/2010 con i quali l'organismo non autonomo costituito dall' Ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato Organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale n. 96154600587, e' stato iscritto al n. 7 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5;

Viste le istanze 8 marzo 2010, prot. m. dg DAG 22 marzo 2010 n. 42721.E e 29 aprile 2010, prot. m. dg DAG 17 maggio 2010 n. 69348.E, con le quali l'avv. Carlo Sammarco, nato ad Avellino il 23 luglio 1921, in qualita' di legale rappresentante dell'Ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», ha chiesto l'inserimento di ventotto ulteriori conciliatori ( uno in via esclusiva e ventisette in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco...

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