DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 58 - Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicita'. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 26 ottobre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalita' di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicita'.

  1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 105-ter e 105-quater della legge regionale n. 1/2005, il presente regolamento individua:

    1. la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati;

    2. la dimensione del campione da assoggettare a verifica;

    3. i criteri in base ai quali e' effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.

    Art. 2

    Classificazione delle zone soggette a rischio sismico.

    Zone a bassa sismicita' 1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico e' effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2005.

  2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'art. 105-quater della legge regionale n.

    1/2005, le zone a bassa sismicita' si distinguono in:

    1. zona 3

    2. zona 4.

  3. La zona 3 e' suddivisa in fasce di pericolosita' che tengono conto del 'valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d'uso (Cu) pari ad 1 (classe d'uso II)', di seguito indicato 'a g 'come segue:

    1. fascia A, contraddistinta da valori di a g > 0.15 g;

    2. fascia B, contraddistinta da valori di 0.125 c) fascia C, contraddistinta da valori di a g < 0.125g;

  4. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale n. 1/2005, il progettista assevera la zona sismica e la fascia di pericolosita' del sito, specificandone il valore a g .

    Art. 3

    Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione 1. Ferma restando la verifica obbligatoria dei progetti previsti all'art. 105-ter, comma 4 della legge...

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