DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2010, n. 17 - Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell'11 novembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 - 952 del 3 novembre 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).'.

Art. 1

Modifica all'art. 4 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R 1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n.

'Gestione e promozione economica delle foreste'), e' abrogata.

  1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, e' aggiunto il seguente:

'4-bis. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:

a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario o del conduttore;

b) dati catastali e superficie dell'area interessata dall'impianto;

c) elenco delle specie e relativo numero di piante utilizzate.'.

Art. 2

Modifica dell'art. 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R 1. Dopo il comma 1 dell'art. 67 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, sono aggiunti i seguenti:

'1-bis. Fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singolo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT