DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 11 - Regolamento regionale recante: «Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce, in relazione ai cambi alloggio:

  1. le modalita' e le procedure di pubblicazione e di informazione all'utenza;

  2. i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull'applicazione del canone di locazione;

  3. le forme di tutela per le categorie disagiate.

    1. La mobilita' dell'utenza e' finalizzata all'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale e del disagio abitativo di carattere sociale, e si attua mediante:

  4. programmi di mobilita' dell'utenza predisposti dall'ente gestore;

  5. cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;

  6. cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.

    Art. 2

    Programmi di mobilita' dell'utenza predisposti dall'ente gestore 1. L'ente gestore puo' predisporre programmi di mobilita' dell'utenza, sentita la Commissione utenza di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 3/2010 (di seguito denominata Commissione utenza), per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' per ottimizzare l'utilizzo di alloggi privi di barriere architettoniche e per tutelare la civile convivenza e la salute dell'utenza, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi e attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza.

    1. L'alloggio e' sottoutilizzato quando le sue dimensioni risultano superiori a quelle indicate all'articolo 10, comma 1, del regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2010.

    2. L'alloggio e' sovraffollato quando le sue dimensioni, con esclusione della cucina o angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati e dei servizi igienici, sono inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente il nucleo.

    3. I programmi di mobilita' dell'utenza di cui al presente articolo possono riguardare gli alloggi di risulta e un massimo del 30 per cento degli alloggi di nuova costruzione. L'ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre...

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