DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2011, n. 21 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali». Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 17 giugno 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 'Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali'. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) e' inserito il seguente:

    '1-bis. Possono altresi' beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli ordini e collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009

  2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009 e' inserita la seguente:

    'b-bis) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'art. 8 della legge.'.

  3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009 e' sostituito dal seguente:

    '3. La garanzia e' rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al sessanta per cento con riferimento all'importo di ciascun finanziamento o l'importo di ciascun progetto innovativo.'.

  4. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009 e' sostituito dal seguente:

    '4. La garanzia ordinaria di cui al comma 3 e' elevata all'ottanta per cento quando la domanda di ammissione al prestito e' presentata da giovani professioniste.'.

  5. Al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009, dopo la parola 'professionista' sono inserite le seguenti: ', dell'ordine, collegio od associazione professionale'.

  6. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009 e' sostituito dal seguente:

    '6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso...

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