DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2012, n. 51 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio')».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 29 settembre 2012) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

(Omissis) Art. 1

Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2011

  1. L'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2011 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 10

    ATC di residenza venatoria e modalita' di iscrizione (art. 13 ter l.r. 3/1994) 1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

  2. La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed e' convalidata con il pagamento della relativa quota.

  3. Salvo quanto previsto all'art. 12, ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria e' confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuato entro il 15 maggio.

  4. L'ATC garantisce l'iscrizione ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densita' stabilito all'art. 8.

  5. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densita' di cui all'art. 8, comma 1, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali e' attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parita':

    1. residenza nei comuni toscani ad alta densita' venatoria, individuati sulla base di una densita' abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

    2. residenza nella provincia in cui e' compreso l'ATC (punti 5).;

    3. residenza in comuni toscani confinanti con il comprensorio nel quale e' ricompreso l'ATC (punti 5);

    4. nascita in un comune ricadente nel comprensorio nel quale e' ricompreso l'ATC (punti 1);

    5. sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio nel quale e' ricompreso l'ATC (punti 5).

  6. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densita' di cui all'art. 8, comma 1:

    1. i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio. I cacciatori residenti nel comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella provincia di Firenze;

    2. i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In...

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