DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 29 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 'Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro').

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 20 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 3 del D.P.G.R. 30/R/2008

  1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 'Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro') dopo le parole 'procedure negoziate,' sono inserite le seguenti parole:

    'fatta eccezione per gli incarichi di cui all'art. 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE),'.

  2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del D.P.G.R. 30/R/ - 2008 e' inserito il seguente:

    '2-bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto puo' procedere alla consultazione, mediante l'invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.'.

  3. Il comma 3 dell'art. 3 del D.P.G.R. 30/R/2008 e' sostituito dal seguente:

    '3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l'art. 34, commi 3, 4, e 5 .'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 5 del D.P.G.R. 30/R/2008

  4. L'art. 5 del D.P.G.R. 30/R/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Funzioni del responsabile unico del procedimento). - 1.

    Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:

    a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;

    b) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'art. 51 della legge;

    c) propone la procedura di scelta del contraente;

    d) coordina e cura l'attivita' istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;

    e) coordina e cura le attivita' necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;

    f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

    g) coordina lo svolgimento della attivita' di verifica di conformita' della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attivita' e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;

    h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

    i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

    l) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.'.

    Art. 3

    Abrogazione dell'art. 6 del D.P.G.R. 30/R/2008

  5. L'art. 6 del D.P.G.R. 30/R/2008 e' abrogato.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 7 del D.P.G.R. 30/R/2008

  6. L'art. 7 del D.P.G.R. 30/R/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto). - 1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

  7. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficolta', il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso e' nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.

  8. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.'.

    Art. 5

    Modifiche all'art. 8 del D.P.G.R. 30/R/2008

  9. Al comma 3-bis dell'art. 8 del D.P.G.R. 30/R/2008 le parole '86, comma 5,' sono sostituite dalla parola '87' e le parole '...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT