DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 44 - Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro»).
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 3 agosto 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a
il seguente decreto:
(Omissis).
Art. 1
Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008
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L'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 'Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro') e' sostituito dal seguente:
'Art. 11. (Contenuto della sezione). - 1. La sezione 'Regolarita' e sicurezza del lavoro'' contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.
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I dati e le informazioni di cui all'allegato B sono trasmessi relativamente a:
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contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 8, secondo periodo del decreto legislativo n. 163/2006;
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contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo n. 163/2006;
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contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, corrispondenti:
1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell'allegato II A al decreto legislativo n. 163/2006;
2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163/2006.
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I dati di cui all'allegato 13, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.
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I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura di appalto di cui all'art.
10, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 20, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2.
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Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'art. 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217'.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008
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L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
45/R/2010 e' sostituito dal seguente:
'Art. 13. (Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni). - 1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione 'Regolarita' e sicurezza del lavoro'':
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entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
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entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all'allegato B, lettera i);
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entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento al quale l'informazione si riferisce, per i dati di cui all'allegato B, lettere da o) a s);
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entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettera t).
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I dati di cui all'allegato...
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