DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 12 - Regolamento regionale recante: «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:

  1. l'individuazione degli alloggi che possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale n. n. 3/2010 (articoli 2, comma 5, e 12, comma 5, della legge regionale n.

    3/2010);

  2. l'individuazione delle situazioni di emergenza abitativa, per le assegnazioni al di fuori delle graduatorie ordinarie (art. 10, comma 1, della legge regionale n. 3/2010);

  3. le fattispecie di esenzione dalla corresponsione da parte dei comuni di somme per ritardata assegnazione degli alloggi (art.

    12, comma 2, della legge regionale n. 3/2010);

  4. le modalita' di comunicazione dell'assegnazione, di scelta dell'alloggio, della rinuncia e di stipula della convenzione di locazione (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

  5. le procedure e le modalita' di esclusione dalla graduatoria (art. 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

  6. le procedure e le modalita' di annullamento dell'assegnazione (art. 16, comma 3, della legge regionale n.

    3/2010);

  7. le procedure e le modalita' del pronunciamento della decadenza (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

  8. l'istituto dell'ospitalita' (art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2010).

    Art. 2

    Casi generali di esclusione 1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

  9. alloggi che si intendono adibire a residenze con finalita' terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di piu' alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;

  10. alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purche' utilizzati per scopi socialmente utili;

  11. alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unita' abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purche' utilizzati per scopi socialmente utili;

  12. alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata.

    1. Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile.

    2. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non puo' in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprieta' dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile.

    3. Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprieta' dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprieta' di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione.

    4. Le autorizzazioni all'esclusione concesse prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2010, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) hanno scadenza in data 31 dicembre 2018 e possono essere eventualmente prorogate ai sensi del comma 2, qualora rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1.

      Art. 3

      Esclusioni di alloggi delle ATC 1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale n. di alloggi che le Agenzie territoriali per la casa intendano destinare a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ai limiti previsti per l'accesso all'edilizia sociale.

    5. Agli alloggi oggetto di esclusione ai sensi del presente articolo e' applicato un canone di locazione determinato dal Consiglio di amministrazione dell'ATC.

    6. Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ATC.

      Art. 4

      Esclusioni dovute a carenza di domanda 1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalita' stabilite dall'art.

      5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, avanzate da comuni che abbiano riscontrato, a seguito dell'emissione di apposito...

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