Art. 1, comma 2, D.L. 20 Giugno 2002, n. 122 Come convertito, e onere della prova

AutoreVittorio Angiolini
Pagine377-378

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Ci si chiede come si atteggi, quanto specificamente alla distribuzione dell'onere della prova, il procedimento giurisdizionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122 (immutato anche dopo la sua conversione in legge).

È da mettere in evidenza, anzitutto, la particolare indole e struttura del procedimento di cui si parla.

L'art. 1 del D.L. n. 122 del 2002 rimanda, quanto alle «modalità» della procedura, all'art. 11, comma 5 e 6 del D.L. n. 9 del 1982, come conv. con L. n. 94 del 1982.

L'art. 11 del D.L. n. 9 del 1982, come conv. con L. n. 94 del 1982, nel suo complesso articolato in numerosi comma, ha disciplinato un apposito procedimento per il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione, ad istanza del conduttore. Secondo la giurisprudenza, tale procedimento non opererebbe «sul piano sostanziale», ma avrebbe «funzione meramente ordinatoria del processo esecutivo del quale è diretto a regolare l'iter»; sicché, il relativo provvedimento giudiziario, non dando luogo a giudicato, né formale né sostanziale, non sarebbe impugnabile in Cassazione e potrebbe essere, nel contempo, sempre revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione (v. Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1990 n. 2617; 16 maggio 1991 n. 5516).

Non sembra si possa seriamente dubitare che, appunto nel solco del procedimento di cui agli artt. 10 e 11 del D.L. n. 9 del 1982, come conv. con L. n. 94 del 1982, l'onere della prova, per quanto sia dato configurarlo in una simile procedura con funzione prettamente esecutiva, debba spettare all'istante, ossia al conduttore, nel cui interesse il giudice potrebbe essere chiamato a differire l'esecuzione del rilascio dell'immobile.

Peraltro, nel richiamarsi ai comma 5 e 6 dell'art. 11 del D.L. n. 9 del 1982, come conv. con L. n. 94 del 1982, l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 122 del 2002 li ha per così dire isolati dal contesto in cui originariamente si trovavano inseriti e li ha reimpiantati nell'ambito di un procedimento differente per finalità e natura.

Il «ricorso» di cui comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 122 del 2002, infatti, è finalizzato, anziché a differire il rilascio, ad accertare la «sussistenza» (...) «dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione», accordata, per effetto del comma 1 dello stesso art. 1 del D.L. n. 122 cit., a conduttori «che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi e che non dispongano di...

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