DECRETO 14 giugno 2012 - Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell''articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. (12A07124)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), con il quale, in particolare, i contenuti del regolamento (CE) n. 479/2008 sono stati inseriti nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2010 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

Considerata la necessita' di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP e IGP, e pertanto gli schemi tipo di piano di controllo, alle disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, emanate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visti gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 28 marzo 2012, nel corso della quale si e' ritenuto di dover subordinare l'avviso sul provvedimento ad un ulteriore approfondimento tecnico, da tenersi in sede interregionale;

Visti gli esiti favorevoli dell'ulteriore incontro di approfondimento, tenutosi il 16 aprile 2012 con le regioni e le province autonome, le associazioni di categoria e le organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo;

Considerato che nel corso della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2012 nonostante il parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura reso in data 3 maggio 2012 non e' stata raggiunta l'intesa;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012 resa ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e termini

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    2. «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;

    3. «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, intermediari, ossia aziende non classificabili tra le precedenti ed operanti l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino e vini destinati alla DO e/o alla IG nonche' vini a DO e/o IG, che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti;

    4. «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

    5. «struttura di controllo», le autorita' pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG. e/o DOC;

    6. «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

    7. «decreto», il presente decreto;

    8. «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

    9. «DO», denominazioni di origine, comprendente le DOCG e le DOC;

    10. «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita;

    11. «DOC», denominazione di origine controllata;

    12. «DOP», denominazione di origine protetta;

    13. «IG», indicazione geografica tipica o indicazione geografica protetta;

    14. «IGT», indicazione geografica tipica;

    15. «IGP», indicazione geografica protetta;

    16. «fascetta», contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC.

    Art. 2

    Ambito di applicazione

  2. L'attivita' di controllo per i vini a DO e IG di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicato nelle premesse, e' svolta dalle strutture di controllo secondo i criteri ed i contenuti dei rispettivi piani di controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo.

  3. L'immissione nel sistema di controllo e' condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. e per la rivendicazione delle I.G.

  4. Ciascuna produzione D.O. o I.G., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo.

  5. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare l'attivita' di controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. e I.G.

  6. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.

    Art. 3

    Istituzione del sistema di controllo

  7. Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo», istituito presso l'ICQRF, distinto in due sezioni per le autorita' pubbliche...

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