Giudizio abbreviato e diritto alla prova contraria

AutoreLuca Cremonesi
Pagine262-265

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L'ordinanza n. 245/05 della Corte Costituzionale. - La Corte Costituzionale ha dichiarato che è legittima la disposizione contenuta nell'art. 438, comma 5, c.p.p., nonostante l'imputato depositi il fascicolo delle indagini difensive e contestualmente formuli una richiesta di giudizio abbreviato, perché al pubblico ministero viene sempre riconosciuta la possibilità di chiedere l'ammissione di una prova contraria. Era stato dedotto un contrasto normativo con l'art. 111, comma 2, Cost., dato che la disciplina codicistica non stabiliva alcun obbligo di avvertire preventivamente il soggetto avversario di quanto raccolto e nemmeno imponeva di depositare anticipatamente gli atti processuali. In buona sostanza, all'organo inquirente veniva preclusa la possibilità di contestare la formazione unilaterale del materiale probatorio assunto dalla controparte. L'interprete, inoltre, non poteva compiere l'integrazione istruttoria indicata dall'art. 441, comma 5, c.p.p., avendo questo strumento giuridico diverse finalità. Nell'ordinanza n. 245/05 si è segnalato che il giudice rimettente ha trascurato di considerare che ciascuno degli individui processualiPage 263 deve essere in grado di esercitare il contraddittorio sui mezzi istruttori quando vengono presentati "a sorpresa", dal momento che si deve contemperare l'esigenza di celerità del processo con quella di tutelare e garantire le singole posizioni 1. Era sufficiente, quindi, disporre un breve differimento dell'udienza, per consentire a colui che esercita l'azione penale di predisporre la prova 2. Non è possibile che il processo possa proseguire immediatamente, poiché si creerebbe, come unico risultato, quello di consegnare al giudice una visione parziale dei temi probatori, essendo stati indicati solamente da un individuo e si provocherebbe all'interno del giudizio un intollerabile squilibrio 3.

Nozione e natura della prova contraria. - Sussiste, a secondo delle modalità e della strategia che i contendenti processuali vogliono adottare, la contrapposizione tra prova diretta e prova contraria. La prima vuole far conoscere e documentare l'esistenza di una situazione giuridica, mentre l'altra vuole precisare che un evento non si è verificato oppure che la persona che è stata sentita non è attendibile o credibile. Non è stata inserita nel sistema procedurale l'espressione controprova, perché avrebbe richiamato esplicitamente il concetto civilistico di prova contraria diretta ed avrebbe tralasciato quello di prova contraria indiretta 4. Lo strumento istruttorio negativo deve essere svincolato da ogni legame formale con quanto viene espresso in forma positiva dall'avversario, dato che non bisogna trascurare la dimostrazione degli episodi inconciliabili con il fatto descritto nell'imputazione, così come delle situazioni che impongono l'accertamento della veridicità e della consistenza del materiale probatorio. La prova contraria diretta si riferisce alla medesima vicenda processuale manifestata da quella diretta, poiché rappresenta l'altra faccia della stessa medaglia. Invece, quella negativa indiretta, pur volendo influenzare la decisione finale, non riguarda la situazione "rovesciata" di quanto viene presentato dal soggetto avversario, ma vuole far conoscere un evento diverso ed incompatibile con quello che è stato fornito. Una cosa è chiedere una deposizione testimoniale sottolineando che un individuo non ha consumato un reato in contrapposizione con le dichiarazioni accusatorie che affermano l'opposto, altra cosa è precisare che l'imputato non poteva compiere alcun illecito perché si trovava altrove o, addirittura, per le azioni e per le manifestazioni di volontà espresse in un momento successivo dalla persona offesa. Costituisce, pertanto, una prova indiretta, in tema di violenza sessuale, la dimostrazione che la vittima ha avuto una frequentazione successiva con l'aggressore. Un fatto posteriore potrebbe spiegare quello precedente. Mancando regole certe e sicure sulla corrispondenza tra prova diretta e prova contraria, si è lasciato ampio spazio alle parti di introdurre qualsiasi elemento che potesse confutare i risultati dell'avversario.

Nel giudizio dibattimentale non è ammessa la facoltà di contestare i documenti attraverso le testimonianze, mentre è possibile contrastare la prova documentale con quella contenuta in un altro documento. Possono diventare atti processuali non soltanto quelli cartacei, ma anche le videocassette o le registrazioni 5. Nel rito abbreviato, al contrario, si deve seguire una diversa impostazione procedurale, dovendo essere la valutazione finale collegata non solo agli atti investigativi recepiti dal pubblico ministero, ma anche a quelli dedotti dall'imputato (art. 442, comma 1 bis, c.p.p.). Devono, quindi, essere rispettati gli orizzonti probatori connessi allo "stato degli atti". Potrà essere presentata una fotografia o un certificato, finalizzati a vanificare le affermazioni esternate da un individuo, non essendo possibile controesaminare la persona informata sui fatti, essendo le precedenti dichiarazioni oramai cristallizzate e definite. Si potrà, inoltre, addurre un testimone per inficiare o annullare il contenuto di un documento.

Bisogna, pero, rimarcare una imprecisione linguistica contenuta nell'art. 438, comma 5, c.p.p., poiché si identifica come prova diretta quella che viene manifestata dall'imputato, mentre in realtà sarebbe dovuta essere qualificata come indiretta o contraria, volendo intaccare o annacquare quello che è stato individuato dal pubblico ministero. Del resto, lo "stato degli atti", per la celebrazione del giudizio abbreviato, rappresenta una piattaforma probatoria che il reo vuole abbattere. Di conseguenza, quanto verrà indicato avrà sempre un carattere negativo. È una situazione processuale differente da quella che si verifica nel giudizio dibattimentale, non essendo la procedura semplificata ispirata al principio dell'oralità 6. Solo per una comodità espositiva, per non creare confusione, è stato formulato il mezzo di prova come se avesse una connotazione positiva. Il pubblico ministero, invece, dovrà sempre utilizzare uno strumento diretto, dato che, per forza di cose, deve sostenere o rafforzare gli accertamenti investigativi che sono stati compiuti, non potendo la prova contraria essere finalizzata a distruggere il proprio operato. Per tali ragioni, l'organo inquirente non potrà riproporre la medesima fonte testimoniale già escussa durante le indagini preliminari, soprattutto se l'iniziativa del reo è volta a confutare quanto è stato recepito 7.

La presentazione della prova contraria. - Nel giudizio abbreviato il mezzo...

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