LEGGE 23 dicembre 2005, n. 291 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005

    CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Allegato CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

    Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, di seguito denominati ´le Parti contraentiª; Considerato il comune ideale di giustizia e di liberta' che guida i due Stati; Desiderosi di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale; Hanno convenuto quanto segue

    Titolo I Disposizioni generali Art. 1.

    Protezione giuridica 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini.

  2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.

  3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

    Art. 2.

    Cautio judicatum solvi 1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.

  4. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

    Art. 3.

    Gratuito patrocinio...

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