Divieto di pubblicazione di procedimenti giudiziari - brevissima esposizione della normativa prevista dal codice penale tedesco

AutoreArmin Kapeller
Pagine795-796

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A) È punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria chiunque:

1) nonostante la sussistenza di un divieto - sancito per legge - rende pubblico quanto avvenuto in un´udienza tenutasi a porte chiuse oppure pubblica un documento redatto da una pubblica autorità o che comunque fa parte degli atti processuali;

2) contrariamente all´obbligo di segretezza, disposto dall´autorità giudiziaria in ossequio ad una norma di legge, rende pubblico fatti appresi in occasione di un´udienza tenutasi a porte chiuse ovvero un documento, redatto da una pubblica autorità o che comunque è entrato a far parte degli atti di un processo;

3) pubblica integralmente il capo di imputazione o altri documenti redatti da una pubblica autorità o che comunque fanno parte degli atti di un procedimento penale, di un procedimento per decreto penale o di un procedimento disciplinare oppure ne pubblica testualmente una parte rilevante per estratto, prima della pubblica udienza oppure prima della conclusione del procedimento (cioè prima del passaggio in giudicato della sentenza).

B) Con questi divieti il legislatore si è prefisso l´obiettivo di tutelare l´amministrazione della giustizia in genere. Inoltre, con le fattispecie sub 1) e 2), si persegue anche lo scopo di tutelare la sicurezza dello Stato e gli interessi alla segretezza dello stesso, mentre con quella sub 3) si vuole tutelare l´indagato/imputato dai danni che potrebbero derivare da una pubblicazione anzitempo del contenuto di atti processuali. Un altro fine della norma de qua è quello di non pregiudicare la “Unvoreingenommenheit” dei testi e/o dei giudici popolari eventualmente chiamati a far parte del collegio giudicante e a prevenire, in tal modo, possibili ricusazioni.

C) Il disposto sub 1) si riferisce a giornalisti della carta stampata, della radio e della televisione. Per pubblicazione si intende la diffusione della notizia - non ancora nota all´opinione pubblica - ad una cerchia indeterminata di persone. Oggetto del reato possono essere il capo di imputazione, la sentenza (non ancora passata in giudicato), i verbali di interrogatorio nonchè i verbali di udienza. Il reato sub 1) è reato di pericolo.

D) Possono commettere il reato sub 2) tutte le persone presenti all´udienza tenutasi a porte chiuse. Viola l´obbligo di segretezza chi informa una terza persona in ordine a fatti di cui essa non era ancora conoscenza e che l´autore del reato ha appreso direttamente in occasione di...

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