Giudice di pace civile di Palermo 24 dicembre 2013, n. 4714

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
24 DICEMBRE 2013, N. 4714
EST. VITALE – RIC. GULLIFÀ E MULTISERVICE COMPANY S.R.L. (AVV. BARRALE) C.
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. ANSELMO)
Obbligazioni in genere y Cessione dei crediti y
Credito risarcitorio conseguente a sinistro stradale
y Danni patrimoniali y Cessione del credito relativo
y Ammissibilità y Esclusione.
. L’esercizio professionale di attività di cessione di
crediti risarcitori, accompagnata dalla correlativa at-
tività di anticipare le spese di riparazione dei veicoli
danneggiati, realizza un’attività f‌inanziaria, che ai sen-
si dell’art. 106 TUB e dall’art. 3 D.M. 17 febbraio 2009,
n. 29, deve essere riservata ai soli intermediari iscritti
nell’apposito albo della Banca d’Italia e da questa au-
torizzati, implicando pertanto la nullità dei contratti di
cessione di credito stipulati da un soggetto che non sia
in possesso di tale requisito. (d.l.vo 1 settembre 1993, n.
385, art. 106; d.m. 17 febbraio 2009, n. 29, art. 3) (1)
(1) Cfr. Giudice di pace di Budrio 1 ottobre 2008, in questa Rivista
2009, 164, che ammette come pienamente valida l’ipotesi della ces-
sione di un credito risarcitorio. In materia di danni derivanti da sini-
stro stradale, ma nella peculiare ipotesi di danni non patrimoniali,
si veda, inoltre, Trib. civ. Milano, 3 maggio 2012, n. 5149, in ivi 2012,
911, con nota di A. VILLA, Sulla non cedibilità del credito derivante
dal diritto di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale, ivi
2012, 916.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del 14 novembre 2011, i suindicati
attori citavano in giudizio i predetti convenuti – ciascuno
per i propri diritti - e nello specif‌ico la Sig.ra Gullifà ai f‌ini
del riconoscimento ed accertamento del credito ceduto
alla Multiservice Company s.r.l., mentre quest’ultima allo
scopo di ottenere declaratoria di responsabilità in capo
all’HDI Ass.ni ed al sig. Giarnotta, per il sinistro avvenuto
in data 31 marzo 2011.
A tale riguardo, esponevano che quel giorno il veicolo
Tg. CY691AA, di proprietà e condotto dall’attrice, percor-
reva regolarmente a destra ed a velocità moderata la via
F. Perez in Palermo allorquando veniva investito dall’auto-
vettura Tg. CM884JZ, di proprietà e condotto dal convenu-
to Giarnotta Tommaso, il quale, provenendo da via Todaro,
ometteva di rispettare il segnale di Stop ivi esistente.
A seguito del sinistro, il mezzo attoreo riportava danni
alla carrozzeria, quantif‌icati, a mezzo fattura, nella som-
ma di € 7.297,00 (comprensiva di noleggio auto sostitutiva
e perizia estimativa), credito che veniva ceduto alla Mul-
tiservice Company dalla Sig.ra Gullifà a titolo di cessione
del credito futuro.
L’atto di cessione veniva quindi notif‌icato alla compa-
gnia assicuratrice del veicolo di proprietà del convenuto
Giarnotta.
Quest’ultima, costituendosi in giudizio (mentre il sig.
Giarnotta rimaneva contumace), in via preliminare eccepi-
va, fra l’altro, la carenza di legittimazione attiva della Multi-
service Company s.r.l., rilevando l’inopponibilità alla stessa
del contratto di cessione di credito, stante l’illecita attività
di intermediazione f‌inanziaria svolta in modo imprendito-
riale (c.d. factoring atipico) posta in essere nello specif‌ico
dalla Multiservice Company s.r.l., non essendo all’uopo abi-
litata né autorizzata dai competenti organismi autorizzativi
e di vigilanza, preposti dalla legislazione vigente.
Nel merito evidenziava un concorso di colpa dell’at-
trice-interveniente Gullifà nella causazione del sinistro
(come prospettato dai rilievi della Polizia Municipale di
Palermo, che contestava a quest’ultima di non aver usato
la massima prudenza, moderando la velocità in ore nottur-
ne) e contestava altresì il quantum richiesto.
Sul piano istruttorio si dava atto della mancata com-
parizione sia dell’attrice Gullifà che del convenuto Giar-
notta a rendere gli interrogatori formali e si assumeva la
testimonianza del sig. Capizzi Mattia che, quale impiegato
della Multiservice, che confermava il noleggio dell’auto
sostitutiva da parte dell’attrice.
Orbene, in ordine all’eccezione preliminare sollevata
dalla convenuta HDI Assicurazioni S.p.a., volta alla de-
claratoria di inopponibilità del contratto di cessione di
credito nei confronti della stessa, si ritiene la stessa giuri-
dicamente fondata e dunque degna di accoglimento, sulla
scorta delle considerazioni appresso svolte.
Va infatti affrontata la questione dell’abusivo esercizio
di attività f‌inanziaria svolta dalla convenuta costituita, ed
in particolar modo della liceità dell’attività di acquisto
dei crediti sorgenti da sinistri stradali e di anticipazione
al danneggiato dei costi di riparazione dei beni sinistrati,
al f‌ine di comprendere se quest’ultima costituisca o meno
“esercizio di attività f‌inanziaria” riservata dall’art. 106 del
TUB ai soli soggetti iscritti in un apposito albo.
In merito all’attività istruttoria svolta nel corso del pro-
cesso, non possono, anzitutto, che ritenersi come ammessi
i fatti e le circostanze dedotte nell’interrogatorio formale
dell’attrice Gullifà Marilena: nello specif‌ico, emergeva - in
base al combinato disposto di cui agli artt. 232 e 116 c.p.c.
e 2697 c.c. - che quest’ultima non pagava “somma alcuna
per il ripristino del veicolo di proprietà a seguito del sini-
stro per cui è causa”, oltre a non aver sottoscritto contrat-
to di noleggio o pagato somme per il noleggio di auto o la
redazione di perizia estimativa, avendo anzi avuto messo
a disposizione gratuitamente un veicolo durante il perio-
do di fermo del mezzo incidentato, onde si ritiene che la
Multiservice Company S.r.l. abbia offerto alla sig.ra Gullifà
la possibilità di ricevere l’anticipazione dei costi di ripa-
razione del bene danneggiato a fronte della cessione, pro
solvendo, del credito risarcitorio sorgente dal sinistro.
Tornando al contenuto della normativa di riferimento,
va osservato che l’art. 106 del TUB riserva ai soli inter-
mediari iscritti in un apposito albo, tenuto dalla Banca
d’Italia, “l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività
di concessione di f‌inanziamenti sotto qualsiasi forma”;
mentre il D.M. 7 febbraio 2009, n. 29, emanato in attuazio-
ne della normativa primaria, specif‌ica che costituisce atti-
vità di concessione di f‌inanziamenti sotto qualsiasi forma
“ogni tipo di f‌inanziamento connesso con operazioni di: ...
b) acquisto di crediti” (art. 3); e che l’attività in questione

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