Giudice di pa ce civile di Verona 1 ottobre 2013, n. 13

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
vo ex art. 2054 c.d., in una causa di risarcimento danni da
incidente stradale.
Si premette che la chiamata in causa del F.G.V.S. chie-
sta dall’attrice non è stata autorizzata dal giudicante in
quanto l’interesse di questa non era sorto a seguito delle
difese della convenuta, ma era già preesistente come si
vede al doc 15 attoreo, raccomandata 4 gennaio 2012 nella
quale la convenuta invitava l’attrice a rivolgere le sue ri-
chieste appunto al F.G.V.S.
Esaminando le eccezioni preliminari sollevate dalla
Compagnia si osserva che, anche a voler considerare ri-
solta in modo favorevole all’attrice l’eccezione di impropo-
nibilità, rimarrebbe ancora l’eccezione di inapplicabilità
dell’art. 141 c.d.a., che stabilisce che l’assicuratore del
vettore è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato “salva
l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”. Ad avviso
del giudicante il caso fortuito, secondo l’opinione condivi-
sa dalla S.C. (Cass., nn. 1655/05, 4742/01 e 1971/00), com-
prende anche il fatto del terzo e pertanto la responsabilità
dell’assicuratore del vettore è esclusa sia quando il sini-
stro è dovuto a cause naturali, sia quando è dovuto, come
nel caso concreto, a colpa di altro conducente. L’art. 141/1
c.d.a., non può che essere interpretato nel senso che l’assi-
curatore del vettore risponde nei confronti del trasportato
quando vi sia una colpa almeno concorrente, ancorchè
presunta, del proprio assicurato, ma non nel caso in cui
il sinistro sia dovuto a responsabilità esclusiva di altro
conducente. Quanto ad una apparente contraddizione
tra l’affermare che l’assicuratore risponde “salvo il caso
fortuito” e l’aggiungere che tale responsabilità “prescinde
dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti”
si ritiene che il testo della norma vada letto nel senso
che la responsabilità del conducente si presume sino a
che non sia dimostrato il caso fortuito. Per tali motivi, in
accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla
Compagnia convenuta, si rigetta la domanda dell’attrice
ritenendone l’inammissibilità ex art. 141/1, c.d.a., e rite-
nuto che la sentenza sia stata emessa sulla base di inter-
pretazione di norma giuridica si compensano le spese tra
le parti. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI VERONA
1 OTTOBRE 2013, N. 13
EST. CHIANTONI – RIC. MARMI LANZA SPA (AVV. SCALA) C. GENERALI ASSIC.
SPA ED ALTRA
Responsabilità da sinistri stradali y Concorso
di colpa y Tamponamento y Sinistro coinvolgente tre
veicoli y Violazione dell’art. 141, comma secondo,
c.s. y Sussistenza.
. Nel caso di sinistro stradale coinvolgente tre veicoli
procedenti nella medesima direzione di marcia, sussi-
ste il concorso di colpa nella misura del 50%, per i dan-
ni causati al primo veicolo della “colonna” in seguito
al tamponamento da parte del terzo veicolo, a carico
del conducente di quest’ultimo e del veicolo (trattore)
posto fra i due. (Nella fattispecie, il Giudice a quo è
pervenuto a questa conclusione dopo aver accertato,
da parte dei conducenti responsabili, l’inosservanza
dell’art. 141, comma secondo, c.s.) (nuovo c.s., art. 141;
c.c., art. 2054) (1)
(1) Fattispecie complessa che vede un primo veicolo che, volendo
invertire il senso di marcia, svolta improvvisamente a sinistra verso
un piazzale; un secondo veicolo (un trattore) seguente che, per
evitare la collisione con la vettura, riesce ad aff‌iancarla ma f‌inisce
fuori strada; un terzo veicolo che, non riuscendo a frenare tempesti-
vamente, va a tamponare la prima vettura. L’effettiva imprevedibilità
della situazione di pericolo venutasi a creare, in relazione al campo
di visibilità dei conducenti coinvolti, nonché il fattore sorpresa che
li ha colti alla guida, hanno provocato questa particolare dinamica di
incidente. Il Giudice a quo ha ritenuto le condotte di guida del condu-
cente del trattore e del conducente dell’ultima vettura della colonna
inosservanti delle cautele poste dall’art. 141, comma secondo, c.s., e
pertanto determinanti nell’attribuzione del concorso di colpa ai due
rispettivi conducenti. Nel senso che l’utente della strada deve regola-
re la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per
la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità
di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non
risultino assolutamente imprevedibili, v. Cass. pen., sez. IV, 30 giugno
2008, Garzotto, in questa Rivista 2009, 319. In particolare, sull’obbligo
di regolare la velocità dei veicoli in base alle condizioni di visibilità,
alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali in modo
tale da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto
e cioè la possibilità di fermarsi, evitando l’urto contro ogni eventuale
ostacolo esistente sulla carreggiata, v. la remota Cass. pen., sez. IV, 26
marzo 1983, Ferrarini ed altro, ivi 1983, 650.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per la composizione di tale sentenza si è tenuto con-
to del disposto dell’art. 132 c.p.c., così come modif‌icato
dall’art. 45 comma 17, L. 69/09. Con atto di citazione ri-
tualmente notif‌icato Marmi Lanza, conveniva in giudizio,
avanti l’Uff‌icio del Giudice di Pace di Verona, Generali As-
sicurazioni e Martinelli Trasporti in persona dei legali rap-
presentanti pro tempore. L’istante esponeva che l’autovet-
tura Skoda con targa DM169SY condotta da Cuk Davor e
di proprietà dell’attrice, seguiva il trattore Iveco con targa
DC214WF (assicurato Generali), di proprietà di Martinelli
Traspoti e che a seguito della condotta di guida posta in
essere dal Udroiu Robert conducente del trattore indicato,
urtava l’autovettura Toyota Yaris tg. EC704MV condotta e
di proprietà di Borsuk Olena in località, Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR), il giorno 9 agosto 2011 ad ore 14,20. In
conseguenza ebbe danni all’autovettura Skoda per euro
4.084,63 oltre richiedeva euro 1.000,00 per fermo tecnico.
Tutto ciò premesso, l’attore chiedeva accertarsi che il
sinistro si è verif‌icato per colpa del conducente del trat-
tore Iveco, nonché la condanna della convenuta Generali
Assicurazioni e Martinelli Trasporti, al pagamento delle
somme indicate, oltre rivalutazione monetaria e interessi,
e in via subordinata, condannarsi i convenuti per la quota
di responsabilità che si dovesse accertare. Con rifusione
delle spese. All’udienza non si costituivano in giudizio i
convenuti e pertanto veniva dichiarata la contumacia. Il
Giudice ammetteva l’audizione di testi e C.T.U. ricostrut-
tiva della dinamica del sinistro e per la quantif‌icazione

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