Giudice di pa ce civile di Milano sez. IV, 14 novembre 2013, n. 113975

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
MERITO
(10) Convegno SIMLA, Riccione 9-11 maggio 2001, in A. CARNEVA-
LE, G. SCARANO, Il danno alla persona, Cedam, Padova, 2010, 78.
(11) ROSSETTI, in Op. cit., 167 ss.
(12) Cass. 20 luglio 2010, n. 16893, in Dir. Trasp., 2011, I, 601.
(13) Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 2672, in Guida dir., 2008,
47, 27.
GIUDICE DI PACE CIVILE DI MILANO
SEZ. IV, 14 NOVEMBRE 2013, N. 113975
EST. ANTONELLI – RIC. TROJNIAK (AVV. LEVANTINO) C. TUA ASSICURAZIONI SPA
(AVV. ROSADA) ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Terzo trasportato y Sinistro
causato per esclusiva colpa di altro conducente y
Assimilabilità del fatto del terzo al caso fortuito
di cui all’art. 141, comma primo, cod. ass. y Conse-
guenze y Risarcimento diretto del terzo trasportato
y Esclusione.
. In ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in
seguito a sinistro stradale, è inapplicabile il regime
di indennizzo diretto di cui all’art. 141, comma primo,
cod. ass., qualora il sinistro sia avvenuto per caso for-
tuito inteso quale colpa esclusiva di altro conducente.
(d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 141) (1)
(1) Non risultano editi precedenti in termini. Nel senso che il caso
fortuito comprende anche il fatto del terzo, v. Cass. civ. 27 gennaio
2005, n. 1655, in Ius&Lex, dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna; Cass. civ.,
sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742, ibidem, e Cass. civ., sez. III, 22 feb-
braio 2000, n. 1971, ibidem. In dottrina, si veda il commento all’art.
141 cod. ass. contenuto in G.GALLONE, Commentario al codice delle
assicurazioni RCA e tutela legale, collana Tribuna Major, ed. La Tri-
buna, Piacenza 2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Marta Paulina Trojniak conveniva in giudizio con azio-
ne diretta la Tua Assicurzioni Spa chiedendone, accertato
e dichiarato che essa attrice aveva subito, nel sinistro del
6 giugno 2011, lesioni ed accertato e dichiarato l’obbligo
della convenuta al loro risarcimento, la condanna a pagar-
le la somma di euro 9.943,53, o la diversa di giustizia; con
vittoria di spese di lite.
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo, in
via pregiudiziale, dichiarare improponibile la domanda
attorea per inosservanza del disposto degli artt. 148 e 149,
c.d.a., e dichiarare inapplicabile al caso concreto l’art. 141,
c.d.a.; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande
attoree con vittoria di spese di lite e, in subordine, chie-
deva liquidarsi il danno secondo le conseguenze dirette ed
immediate contenendolo nelle effettive risultanze istrut-
torie, con la riduzione prevista dall’art. 1227 c.c., e con la
compensazione almeno parziale delle spese.
Rigettata l’istanza attorea di chiamata in causa del
F.G.V.S., dopo il deposito di una memoria di parte conve-
nuta, all’udienza di precisazione conclusioni del 9 aprile
2013 si costituiva, con intervento di terzo ex art. 105/2,
c.p.c., Matteo Levantino chiedendo dichiararsi che l’attri-
ce trasportata rimaneva coinvolta nell’incidente occorso in
Palermo in data 6 giugno 2011 tra l’autovettura Fiat Bravo
(tg DR520VY), di proprietà della Sicily By Car Spa, da lui
condotta ed un’autovettura non identif‌icata e, per l’effetto,
condannare la convenuta Compagnia a risarcire all’attrice
il danno biologico sofferto nella misura determinata in
corso di causa con spese di lite rifuse. L’attrice depositava
comparsa conclusiva, alle cui conclusioni si riportava, e
nota spese e la Compagnia convenuta formulava a verbale
eccezioni relativamente alle nuove eccezioni contenute
nella comparsa conclusionale attorea ed all’intervento
di terzo, con replica di costui, e precisava le conclusioni
come in epigrafe depositando memoria conclusiva e nota
spese; la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Assume l’attrice che, in data 6 giugno 2011, in Palermo
via Montepellegrino, era trasportata a bordo dell’autovet-
tura Fiat Bravo (tg DR520VY), di proprietà della Sicily By
Car S.p.a., condotta da Matteo Levantino ed assicurata
con la Tua Assicurazioni S.p.a., che, ferma incolonnata
nel traff‌ico, era stata tamponata da un’autovettura rima-
sta sconosciuta; lamenta di aver subito lesioni a causa di
tale incidente e quantif‌ica i danni in euro 9.934,53 (com-
prensivi di euro 2.008,00 per spese mediche).
La Compagnia convenuta ha eccepito l’improponibilità
dell’azione per mancato rispetto dello spatium deliberandi
non contenendo la lettera raccomandata inviata dall’at-
trice ex artt. 148/149 c.d.s., tutte le indicazioni previste
e quindi non essendo ancora decorso il termine di 90
giorni; eccepisce anche l’inapplicabilità al caso concreto
dell’art. 141 c.d.a., in quanto, il sinistro de quo, cagionato
per esclusiva responsabilità di un terzo, deve ritenersi
come sinistro cagionato da caso fortuito con conseguente
esclusione dell’applicabilità della chiamata diretta; conte-
sta anche la documentazione prodotta e la quantif‌icazione
del danno oltre a non ritenere provato il fatto storico ed il
nesso causale tra questo ed il danno. Replica l’attrice che
tali contestazioni debbono ritenersi tardive in quanto, ex
art. 115 c.p.c., il fatto descritto dall’attrice non è stato spe-
cif‌icamente contestato nella comparsa di risposta, ma solo
successivamente e chiede di essere rimessa nei termini
per formulare istanze istruttorie. L’attrice contesta poi le
eccezioni sollevate dalla Compagnia ritenendo che quella
di improponibilità sia infondata in quanto la Compagnia
si era rif‌iutata di formulare un’offerta non per incomple-
tezza dei dati forniti, ma ritenendo di non essere tenuta al
risarcimento di danni causati da veicolo non identif‌icato
e quindi con impossibilità di pervenire ad un accordo
stragiudiziale. Contesta anche l’eccezione avversa di inap-
plicabilità dell’art. 141, c.d.a., sostenendo che il fatto del
terzo possa conf‌igurare il caso fortuito solo quando non
venga in considerazione la potenziale responsabilità del
conducente di altro veicolo. Inf‌ine la Compagnia eccepi-
sce l’inammissibilità dell’intervento del terzo sia per man-
canza di interesse in quanto in ipotesi di tamponamento
la responsabilità non è attribuibile al conducente dell’au-
tovettura tamponata sia in quanto l’art. 141 c.d.s., norma
speciale che deroga al generale, non lo prevede ed il terzo
intervenuto replica di essere potenziale legittimato passi-

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