Giudice di Pace di Treviso 10 ottobre 2017, n. 924

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
MERITO
tinuato; si ritiene, infatti, che la pluralità di reati legati dal
vincolo della continuazione (siano essi omogenei tra loro o
disomogenei) possono essere indice di abitualità del com-
portamento, o almeno un criterio suff‌iciente per l’esclusione
della non abitualità dello stesso (Cass., sez. III, 30 novembre
2015, n. 47256 e Cass., sez. III, 297897 del 13 luglio 2015).
Per questi motivi, utilizzati i poteri di qualif‌icazione
giuridica del fatto ex art. 521 c.p.p., l’imputato va dichiara-
to colpevole dei delitti di cui all’art. 640 c.p., i quali – con-
siderate le modalità del fatto, identiche in ogni passaggio
fraudolento, e la breve distanza temporale – possono esse-
re riuniti sotto il vincolo della continuazione.
In favore dell’imputato possono essere riconosciute le
attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p., stante l’assenza di
precedenti penali a suo carico e per meglio adeguare la
pena al fatto.
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto,
nell’individuare un trattamento sanzionatorio equo in
relazione alla natura del fatto, alla sua oggettiva gravità
e all’intensità dell’elemento psicologico, dei criteri detta-
ti dall’art. 133 c.p., si reputa di applicare all’imputato la
pena di mesi cinque di reclusione ed euro 45,00 di multa,
cui si perviene dalla pena base di mesi sei ed euro 51,00,
diminuita ex art. 62 bis c.p. a mesi quattro ed euro 34,00,
aumentata per la continuazione di mesi uno ed euro 11,00
sino alla pena f‌inale.
Alla decisione consegue l’obbligo per l’imputato del pa-
gamento delle spese processuali.
L’affermazione della penale responsabilità del C. per i
reati a lui ascritti determina la condanna dello stesso al
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita,
Autostrade per l’Italia S.p.a., che si liquida complessiva-
mente in euro 400,92, come da domanda e pari alla somma
dei pedaggi autostradali non pagati dall’imputato.
La condanna al risarcimento dei danni determina, se-
condo il principio della soccombenza, anche la condanna
dell’imputato alla rifusione delle spese di lite in favore della
parte civile, come da liquidazione contenuta in dispositivo.
Sussistono le condizioni per riconoscere all’imputato il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena, non-
ché quello della non menzione della presente condanna
nel certif‌icato del Casellario Giudiziale, in considerazione
dell’assenza di precedenti penali a suo carico, che consen-
te di formulare una prognosi favorevole in relazione alla
futura astensione dal commettere ulteriori reati.
Tenuto, inf‌ine, conto del complessivo carico di lavoro
dell’uff‌icio e del numero di decisioni già assunte da moti-
vare, si è riservato in cinquanta giorni il deposito dei moti-
vi della decisione. (Omissis)
GIUDICE DI PACE DI TREVISO
10 OTTOBRE 2017, N. 924
EST. RIZZO – RIC. M. L. (AVV. SELVESTREL) C. COMUNE DI TREVISO (AVV.TI
CONIGLIONE E DE PIOZZI)
Carta di circolazione y Mancanza y Veicolo mili-
tare partecipante all’adunata annuale degli alpini
y Mancanza di carta di circolazione e di copertura
assicurativa y Mancanza di autorizzazione a circola-
re ex art. 60 , comma 3, lett. a, c.d.s. y Conseguenze.
. Sussistono le violazioni degli articoli 93, comma 7, e
193, comma 2, c.d.s. (circolazione con veicolo sprovvi-
sto di carta di circolazione e senza copertura assicu-
rativa), qualora, trattandosi di veicolo militare parte-
cipante all’adunata annuale degli alpini, questo non
sia stato autorizzato a circolare ex art. 60, comma 3,
lett. a, c.d.s. e la circolazione senza alcuna assicurazio-
ne rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità.
(nuovo c.s., art. 60; nuovo c.s., art. 93; nuovo c.s., art.
193) (1)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
M.L. agisce in opposizione avverso alcune sanzioni
amministrative irrogategli per violazione degli artt. 93
comma 7 c.d.s., 193 commi 1-2 c.d.s., per aver circolato con
veicolo sprovvisto di carta di circolazione e senza la coper-
tura assicurativa in occasione dell’ultima adunata degli al-
pini. Parte opponente ritiene che la sanzione non sia stata
correttamente irrogata, lamentando che il provvedimento
opposto sia fondato su falsi presupposti, trattandosi di vei-
colo d’epoca utilizzato solo in condizioni eccezionali.
Parte opposta si è costituita ritenendo di aver legit-
timamente adottato i provvedimenti opposti ed il conse-
guente sequestro, regolarmente notif‌icati e producendo
gli atti relativi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Ritiene questo giudice che il ricorso non possa esser
accolto in quanto il veicolo non sia stato autorizzato a
circolare alla sf‌ilata ex art. 60 comma 3 lett. a) c.d.s. ed
inoltre si ritiene che non sia certo possibile la circolazio-
ne di un veicolo nemmeno adatto alla circolazione senza
alcuna assicurazione, in quanto oltremodo rischiosa per la
pubblica incolumità.
Le spese di lite possono esser compensate per la sem-
plicità dell’odierna verif‌ica ed in considerazione del te-
nore della motivazione e dell’occasionalità dell’episodio.
(Omissis)

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