Giudice di Pace Civile di Imola 19 ottobre 2018, n. 296

Pagine1049-1050
1049
giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI IMOLA
19 OTTOBRE 2018, N. 296
RIC. X (AVV. BORDONI) C. Y (AVV. STANGOLINI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Assicurazione contro gli infortuni y Indennizzo
assicurativo per la perdita della capacità di lavoro
y Detrazione dal risarcimento del danno da RCA y
Condizioni.
. La detrazione del risarcimento del danno aquiliano
dall’indennizzo assicurativo percepito dalla vittima di
un sinistro stradale, in virtù di una assicurazione con-
tro gli infortuni, esige che il danno patito ed il rischio
assicurato coincidano. Pertanto, se l’assicurazione co-
pre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno
patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito
soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale),
nessuna detrazione sarà possibile. (Nel caso di specie,
il danno oggetto di indennizzo, secondo la polizza infor-
tuni, era la perdita permanente di capacità lavorativa
generica, ovvero un danno patrimoniale, mentre la so-
cietà gestionaria del sinistro aveva risarcito unicamen-
te il danno biologico) (c.c., art. 1905; c.c., art. 2043) (1)
(1) La sentenza in commento ritiene condivisibile il principio
espresso da Cass. civ. 11 giugno 2014, n. 13233, in www.latribu-
naplus.it, secondo cui l’assicurazione contro gli infortuni non
mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è sogget-
ta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non
può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue
che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve
essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indenniz-
zo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
Con la pronuncia 22 maggio 2018, n. 12564, in questa Rivista 2018, le
SS.UU. hanno statuito che dal risarcimento del danno patrimoniale
patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve
essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità ac-
cordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte
del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale con-
nessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente
connotata dalla f‌inalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel
patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. In dot-
trina, per utili ragguagli, v. GIORGIO BACCHELLI, Le Sezioni Unite
della Cassazione sulla compensatio lucri cum damno, pubblicato in
questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato la sig.ra
J.W. ha convenuto in giudizio (omissis) richiedendo che
quest’ultima, in forza della polizza “(omissis) – polizza
infortuni del conducente e dei trasportati” n. (omissis)
stipulata il 17 aprile 2014 e scadenza al 17 aprile 2015,
provvedesse al pagamento dell’indennizzo dovuto ad essa
contraente, in quanto conducente del veicolo Fiat Punto
tg. (omissis) di proprietà del sig. (omissis), rimasto coin-
volto in sinistro stradale in data 6 marzo 2015 in (omissis).
La convenuta veniva inizialmente dichiarata contuma-
ce, costituendosi unicamente, come (omissis) di Ass.ni (in
seguito, all’udienza f‌issata per il giuramento del nominato
CTU medico legale; esponeva di aver già risarcito integral-
mente il danno f‌isico riportato dall’attrice, quale società
gestionaria del sinistro, stante la riconosciuta responsabi-
lità esclusiva del veicolo antagonista, versando alla stessa
conducente per le lesioni subite il complessivo importo
di euro 4.750,00; eccepiva quindi l’inesistenza del diritto
ad agire dell’attrice, avendo la stessa già denunciato allo
stesso con la sottoscrizione della quietanza liberatoria che
versava in atti; l’avvenuto pagamento, comunque, impedi-
va una duplicazione di richiesta anche in virtù del princi-
pio indennitario (Cass. 13233/14) che impedisce il cumulo
dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore col risarcimento
dovuto dal terzo per lo stesso fatto.
L’attrice rilevava la tardività della costituzione, di-
chiarando di non aver mai sottoscritto alcuna quietanza
liberatoria con rinuncia all’azione, e contestando in diritto
le avverse deduzioni.
La costituzione della convenuta oltre i termini di def‌i-
nitiva formulazione delle domande, di merito e istruttorie,
di cui all’art. 320 c.p.c., comporta la tardività e quindi l’i-
nammissibilità della eccezione di estinzione del credito,
in quanto eccezione in senso stretto soggetta alle preclu-
sioni di rito; nonché la non acquisibilità giuridica agli atti
dei documenti f‌isicamente depositati da H. nel proprio
fascicolo di parte. La presunta (e contestata) transazione
risulta pertanto non provata.
Nel merito, non è in contestazione la validità della po-
lizza infortuni azionata dalla sig.ra W. al momento del veri-
f‌icarsi dell’infortunio (6 marzo 2015), e quindi la astratta
indennizzabilità dei danni patrimoniali conseguiti alla
invalidità permanente subita, in quanto conseguenza di-
retta ed esclusiva dell’infortunio, secondo quanto attesta-
to dalla Consulenza Tecnica d’Uff‌icio esperita in corso di
causa; la polizza garantisce infatti la copertura contro le
conseguenze economiche degli infortuni subiti in conse-
guenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione
stradale, indennizzando l’invalidità permanente, ovvero
la perdita def‌initiva, in misura totale o parziale, della ca-
pacità dell’assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione (cfr. note infor-
mative contratto doc. 4). L’indennizzo avviene, sulla base
del capitale contrattualmente determinato dalle parti, in
proporzione al grado di invalidità accertato, con riferi-
mento ai valori indicati nella Tabella Ania (art. 22).
Sulla base delle predette tabelle, il CTU designato dott.
Graldi ha accertato con valutazione condivisa dai CTP) la
sussistenza di postumi permanenti, etiologicamente col-
legati in via diretta al sinistro, complessivamente stimati
nella misura del 4% (cfr. perizia pag. 6). Considerato che
il massimale assicurato per l’invalidità permanente totale
ammonta ad euro 30.000,00, a mente degli artt. 22 e 23
delle condizioni generali di contratto l’indennizzo dovuto
ammonta ad euro 1.200,00 (euro 30,000,00 × 4%), oltre in-
teressi e rivalutazione al saldo.
Residua all’esame di questo giudice la seconda ecce-
zione sollevata da H., l’inammissibilità/infondatezza della
domanda per divieto di cumulo tra indennizzo e risarci-
mento, trattandosi di eccezione in senso lato: l’inesistenza
di un credito indennizzabile, per avvenuto integrale risar-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT