Giudice di Pace Civile di Pontremoli 23 marzo 2018, n. 168
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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
MERITO
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
zione della postazione fissa di rilevamento della velocità.
Detta autorizzazione era stata concessa sul presupposto
(erroneo) che il Viale (omissis) potesse essere classifi-
cato quale strada di tipo D, anche in mancanza di una o
più tra le caratteristiche elencate nell’art. 3, comma 3, del
c.d.s. (“strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, ban-
china pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previ-
ste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggia-
ta, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”), in
quanto esse sarebbero da considerarsi come un obiettivo
da raggiungere, come avrebbe affermato il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti nel parere prot. 1380 dell’11
marzo 2011. Invero, tale locuzione viene adoperata con
riferimento alla classificazione funzionale delle strade per
i piani urbani del traffico, mentre, ai fini dell’autorizzazio-
ne del rilevamento automatico delle infrazioni, lo stesso
Ministero chiarisce che “…devono essere presenti le ca-
ratteristiche tipiche delle strade di cui all’art. 2 comma 2
lettere C e D del c.d.s. ... “. Tanto precisato, non v’è dubbio
che il tratto di strada in esame, sul quale è stata installata
la postazione di rilevamento sia privo, quanto meno, di un
paio delle caratteristiche richieste: la presenza di banchi-
na pavimentata a destra e marciapiedi, la presenza di im-
missioni ed uscite concentrate per le auto in sosta. La ban-
china pavimentata, la cui ampiezza minima di un metro è
stata poi stabilita dal D.M. 5 novembre 2011, assolve ad
una funzione ben precisa, legata ad esigenze di sicurezza,
fluidità e scorrevolezza della circolazione, che è principal-
mente quella di consentire eventuali manovre o soste di
emergenza, per cui deve necessariamente avere una lar-
ghezza minima per consentire di attuare tali manovre, che
diversamente assumerebbero carattere di elevata perico-
losità, proprio perché attuate su strade di scorrimento. Le
auto possono parcheggiate al di fuori della carreggiata,
uscendo da qualunque punto, e possono parimenti immet-
tersi direttamente nel flusso della circolazione, senza uti-
lizzare quelle apposite uscite concentrate, che la norma
prevede e che, nel caso specifico, non sono presenti. In
definitiva, ritenuto che, ai fini della classificazione di stra-
da urbana di scorrimento, le caratteristiche elencate nella
norma citata siano da reputarsi tipiche ed integranti della
fattispecie, ne deriva la necessità della loro concomitante
sussistenza. Alla luce delle considerazioni che precedono,
accertata l’illegittima classificazione della strada in esame
tra quelle di tipo D, denominate strade urbane di scorri-
mento, occorre procedere in via incidentale alla disappli-
cazione del decreto prefettizio di
autorizzazione all’installazione della postazione fissa di
controllo automatico delle infrazioni, potere che può essere
esercitato dal giudice ordinario che sia stato chiamato ad
effettuare una valutazione in punto di liceità dell’atto o del
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, il ricorso
deve essere accolto, con annullamento del verbale opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PONTREMOLI
23 MARZO 2018, N. 168
EST. TORTORELLI – RIC. I. C. PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Violazione dell’art. 180, commi 1 e 7,
c.d.s. y Mancanza di certificato di assicurazione y
Certificato assicurativo su supporto digitale y Le-
gittimità y Conseguenze.
. Non può essere contestata la violazione dell’art. 180,
commi 1 lett. d) e 7, c.d.s. ove il conducente esibisca il
certificato assicurativo con mezzi informatici (nel fatti-
specie smarthphone). (nuovo c.s., art. 180) (1)
(1) La sentenza in epigrafe rappresenta una delle prime pronunce
sul tema della validità dell’esibizione in formato elettronico del cer-
tificato assicurativo. Ad essere stata disattesa dagli agenti, secondo
la difesa attorea, sarebbe stata la Circolare (Min. Int.) 1° settembre
2016, Prot. n. 300/A/5931/16/106/15, pubblicata in questa Rivista 2016,
826. Quest’ultima prescrive che può essere esibito agli organi di poli-
zia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale
o una stampa non originale del formato digitale stesso. E ciò al fine
di agevolare il più possibile la collaborazione tra le Forze dell’ordi-
ne e il cittadino/utente, semplificandone gli adempimenti. Pertanto,
il Giudice di pace ha accolto il ricorso ritenendo che gli agenti non
avessero rispettato i criteri di accertamento previsti dal Ministero
dei trasporti, con il conseguente annullamento dell’ordinanza e del
verbale illegittimi. Si riporta, per completezza, il testo della Circo-
lare predetta, recante Esibizione del certificato di assicurazione ai
sensi dell’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Prov-
vedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015. "L’art. 180, comma 1,
lettera d), del Codice della strada, stabilisce che per poter circolare
il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di
assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato
pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento
dell’obbligo di assicurazione RCA. L’art. 127 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad
un Regolamento dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni) per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di
assicurazione, Regolamento emanato il 19 marzo 2010, n. 34. L’IVASS,
con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art.
10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che “nel
caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto
cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il con-
senso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta
elettronica”. Per effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede
di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche
un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non
originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa
essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato
di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art.
180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, c.d.s. o senza che, ai
sensi dell’art. 180, comma 8, c.d.s., possa essere richiesta la successiva
esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, l’opponente impugnava il provve-
dimento di cui in oggetto, con cui era stato rigettato il
ricorso per via amministrative contro il verbale di conte-
stazione di violazione al c.d.s., elevato dai Carabineri di A.
per violazione dell’art. 180/1 e7 (in sostanza per non avere
con sè il certificato assicurativo).
A sostegno del ricorso, si contestavano in fatto le ra-
gioni della violazione e si adduceva illegittimità della con-
testazione perchè il certificato assicurativo sarebbe stato
mostrato agli agenti su supporto digitale.
Per la prima udienza si costituiva l’opposta che deposi-
tava atti di accertamento e memoria nella quale insisteva
per il rigetto. Era disposto rinvio con ordine giudiziale al ri-
corrente di depositare in giudizio la copia conforme del cer-
tificato assicurativo vigente nel periodo dell’accertamento.
All’udienza del 23 marzo 2018, acquisite le conclusioni,
il Giudice decideva la causa dando lettura in udienza del
dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla circolare prodotta dalla parte ricorrente risulta
chiaro che gli agenti non possono contestare la violazione
dell’art. 180 ove il conducente rammostri il certificato as-
sicurativo anche con mezzi informatici. Evidente l’esigen-
za sottesa dalla circolare considerando gli attuali sistemi
di sottoscrizione e pagamento delle polizze RC auto. Per
mero scrupolo si è richiesta la produzione del certificato
cartaceo in questo giudizio; produzione che ha confermato
la copertura assicurativa.
La circolare - proveniente dal Ministero dell’interno -
deve intendersi ad efficacia di interpretazione “autentica”
del contestato art. 180 e pertanto da assumersi quale con-
dizioni legittimante - o meno - l’operato degli agenti.
Poichè gli stessi non hanno adottato i criteri di accer-
tamento previsti dal Ministero il verbale - e conseguenzial-
mente l’impugnata ordinanza - devono intendersi affetti
da illegittimità e quindi da annullare.
Sulle spese, tenuto conto della modesta rilevanza della
difesa espletata e delle particolarità interpretative della
controversia, sussistono giusti motivi per compensare le
spese di lite. (Omissis)
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