Giudice di Pace Civile di Venezia 12 novembre 2016, n. 769

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
5 gennaio 2011, n. 247; Cass. civ., 24 aprile 2010, n. 9845),
per cui le spese non possono essere poste a carico della
parte vittoriosa se la scelta di compensazione sia motivata
genericamente, così da non spiegare il processo formativo
della volontà decisionale del giudicante (Cass. civ., 9 di-
cembre 2011, n. 26466; Cass. civ., sez. VI, ord. 15 dicembre
2011, n. 26987).
Orbene, nel caso di specie, appare evidente che la moti-
vazione adottata dal giudice di prime cure nel compensare
le spese del giudizio sul presupposto di non aver ravvisato
“il dolo o la colpa grave dell’attrice per aver promosso il
giudizio”, si appalesa in contrasto con i principi suindicati
elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione
in merito all’esatta applicazione del disposto dell’art. 92
comma 2 c.p.c.
Nel caso de quo, risulta evidente che il motivo di com-
pensazione addotto non appare in alcun modo idoneo a
conformarsi al principio della soccombenza, relativamen-
te ad una sentenza, quella gravata, in cui, all’evidenza, è
stata integralmente esclusa qualsiasi responsabilità risar-
citoria della compagnia assicuratrice in ordine al sinistro
oggetto della controversia.
L’appello incidentale deve essere, dunque, accolto.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese
complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il pote-
re del giudice d’appello di procedere d’uff‌icio ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, quale conseguenza
della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in
quanto il corrispondente onere deve essere attribuito
e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite,
mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la
decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame
modif‌icata soltanto se il relativo capo della sentenza ab-
bia costituito oggetto di specif‌ico motivo d’impugnazione”
(cfr. ex multis, Cass. civ., 14 ottobre 2013, n. 23226; v. in
tale senso, anche, Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15557,
in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da
parte del giudice d’appello anche nei casi di compensa-
zione disposta dal giudice di primo grado), deve ritenersi
che, nel caso di specie, all’accoglimento dell’appello in-
cidentale – limitatamente alla statuizione sulla compen-
sazione delle spese del primo grado di giudizio – debba
conseguire la condanna dell’appellante principale alla
rifusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia
per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da di-
sposto, tenuto conto del valore della controversia, in base
ai nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per
attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile
ex art. 28, D.M. 55/2014 citato, alle liquidazioni succes-
sive alla sua entrata in vigore il 3 aprile 2014), tabelle 1
e 2, prime colonne, D.M. citato (scaglione di riferimento
ricompreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00), non tenendosi
conto, quanto al giudizio d’appello, dei compensi previsti
per l’attività istruttoria, di fatto non tenutasi, non ravvi-
sandosi la necessità di discostarsi dai valori medi di liqui-
dazione indicati nelle suddette tabelle. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI VENEZIA
12 NOVEMBRE 2016, N. 769
EST. PIVA – RIC. MASTRASCUSA (AVV. CALDERA) C. VITTORIA ASSIC. SPA (AVV.
ROMAN)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Accer-
tamento clinico strumentale y Lesioni conseguenti
a sinistro stradale visivamente accertate y Risarci-
bilità.
. Il danno biologico permanete è risarcibile, ex art. 139,
comma 2, cod. ass., solo se l’esistenza della lesione che
ne è all’origine sia suscettibile di accertamento clinico
strumentale, dovendosi intendere il termine "clinico"
nel senso di lesione visivamente accertata. Pertanto, è
risarcibile la lesione (nella specie distorsione del ra-
chide cervicale in conseguenza di tamponamento) che,
pur essendo suscettibile di ulteriori accertamenti stru-
mentali, non ha, tuttavia, richiesto tali accertamenti,
essendo risultata già evidente dall’accertamento clini-
co. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139) (1)
(1) In argomento, si veda Cass. civ. 26 settembre 2016, n. 18773,
in questa Rivista 2016, 849. In dottrina, v. AA.VV., Guida operativa
all’infortunistica stradale, Tribuna Juris, Piacenza 2016; V. MES-
SINA, Commento all’art. 139 C.d.A. in materia di danno biologico
per lesioni di lieve entità, in questa Rivista 2015, 889 e G. GUSSONI,
Brevi rif‌lessioni sui commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 della legge
27/2012, concernenti i criteri di valutazione del danno biologico, ivi
2013, 1002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notif‌icato, la sig.
Elena Mastrascusa conveniva in giudizio avanti al Giudice
di pace di Venezia, Vittoria Assicurazioni Spa, per chie-
dere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti nel
sinistro stradale del 15 aprile 2012 in località Spinea, in
qualità di trasportata a bordo dell’autovettura del sig. Fe-
dele Mastrascusa, dallo stesso condotta e assicurata con
Vittoria Assicurazioni Spa.
Nell’occasione, la vettura del sig. Mastrascusa, percor-
reva Via Roma e mentre stava per svoltare a sinistra in via
Mion, con l’indicatore di direzione inserito, veniva improv-
visamente tamponata nella parte posteriore destra dal vei-
colo Ford Galaxy tg. BB746HC condotto dal sig. Gabriele
Carraro e di proprietà del Ristorante Burchiello s.n.c. Le
parti redigevano e sottoscrivevano la constatazione ami-
chevole di incidente riconoscendo la dinamica del sinistro
come ivi descritta.
In conseguenza dell’urto la sig. Elena Mastrascusa ri-
portava lesioni personali che venivano accertate presso
il P.S. dell’Ospedale di Mirano, dove veniva riconosciuta
affetta da “trauma amielico col cervicale”.
La sig. Mastrascusa chiedeva il risarcimento dei danni
subiti sia patrimoniali che non patrimoniali alla Vittoria
Assicurazioni Spa, presso la quale era assicurato l’auto-
veicolo sulla quale era trasportata sul sedile posteriore al
momento dell’incidente. La suddetta Compagnia versava

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