Giudice di Pace Civile di Milano sez. VIII, 1 ottobre 2016, n. 8913

Pagine993-993
993
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI MILANO
SEZ. VIII, 1 OTTOBRE 2016, N. 8913
EST. BACHERINI – RIC. AUTOFFICINA C.D. DI PORCELLUZZI ANTONIO LUCIANO
(AVV.TI MONTELEONE B. E MONTELEONE D.) C. VITTORIA ASSIC. S.P.A. (AVV.
MANENTI)
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Atti vandalici y Clausola limitativa del risarci-
mento y Per riparazioni effettuate presso una car-
rozzeria non convenzionata y Vessatorietà.
. È vessatoria e, pertanto, nulla la clausola relativa a
polizza per "atti vandalici" che limiti il risarcimento
nel caso di riparazioni effettuate presso una carrozze-
ria non convenzionata, qualora la stessa sia stata mera-
mente allegata alla polizza, non specif‌icamente sotto-
scritta, nè negoziata. (c.c., art. 1421; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 206, art. 34) (1)
(1) Qualche utile riferimento, in ordine a clausola che preveda l’ob-
bligo a carico del contraente di riparare il veicolo assicurato e dan-
neggiato presso una carrozzeria o un’autoff‌icina convenzionata, si
rinviene in Giud. pace civ. Pordenone 4 gennaio 2016, n. 3, in questa
Rivista 2016, 255; Giud. pace civ. Pinerolo 27 agosto 2015, n. 262, ivi
2016, 71 e Giud. pace civ. Torino 12 giugno 2015, n. 2682, ivi 2016, 255.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato, Autoff‌ici-
na CD di Porcelluzzi Antonio Luciano, quale cessionaria
del credito asseritamente vantato dalla danneggiata Me-
garo Maria proprietaria dell’autovettura “Citroen C2 tar-
gata DS993EE”, conveniva in giudizio la di lei compagnia
Spa Vittoria Assicurazioni per sentirla condannare al pa-
gamento della somma di euro 3.520,43, o a quella diversa
risultante all’esito, nei limiti della competenza per valore
del giudice adito, oltre interessi, a titolo di indennizzo in
forza di polizza “atti vandalici” per il danno procurato da
ignoti alla carrozzeria della propria auto in data 8 settem-
bre 2014 in Bornasco (PV).
All’udienza f‌issata si costituiva la convenuta eccepen-
do l’operatività delle “condizioni di assicurazioni”, allega-
te alla polizza in essere con l’assicurata, secondo cui «sub
art. 5 “Atti vandalici” e in caso di riparazioni effettuata
presso una carrozzeria non convenzionata», la garanzia
massima ammissibile contemplasse “il limite massimale
di euro 1.500,00, con uno scoperto del 10% (…)”.
Disertato dalle parti il disposto tentativo di conciliazio-
ne, concessi termini istruttori, disposta CTU meccanica,
f‌issata vanamente nuova udienza di comparizione persona-
le, il 3 maggio 2014 le parti precisavano le loro conclusioni
come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
Non c’è alcun dubbio, infatti, che l’invocata clausola
limitativa del risarcimento, peraltro meramente “allega-
ta” alla polizza di assicurazione de qua, né specif‌icamen-
te sottoscritta né, tanto meno, negoziata deve, secondo il
combinato, richiamato disposto degli artt. 34 c.d.c. e 1421
c.c., considerarsi tamquam non esset.
Varranno, quindi, i limiti di valore indicati nella polizza
stessa, espressamente stabiliti alla voce “Auto – atti van-
dalici. Valore dichiarato euro 4.500.00”.
Quanto al risarcimento dovuto, ut supra, all’attrice, oc-
correrà fare riferimento alla consulenza tecnica d’uff‌icio
le cui risultanze, oltre ad accertare “che le caratteristiche
dei singoli segni riscontrati sul mezzo di proprietà della
sig.ra Megaro (…) sono conseguenti e tipici di un atto
vandalico perpetrato tramite l’utilizzo di un qualsiasi og-
getto appuntito (chiave/chiodo)”, ha quantif‌icato in “euro
3.437,58, iva compresa”, l’ammontare complessivo del dan-
no (ed in giorni sette, “se da riconoscersi”, il relativo fermo
tecnico), tuttavia non richiesto.
In conclusione, quindi, Vittoria Assicurazioni Spa do-
vrà essere condannata a risarcire ad Autoff‌icina CD di Por-
celluzzi Antonio Luciano, dedotta la franchigia del 10%,
la complessiva somma di euro 3.093,82, con gli interessi
legali dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT