Giudice di Pace Civile di Torino 16 maggio 2016, n. 1669

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
ritenuto pertanto di dover liquidare il danno patito
dall’attrice nella complessiva somma di euro 3.091,00, ol-
tre interessi legali dal sinistro al saldo effettivo sulla som-
ma capitale via via rivalutata;
ritenuto infatti che “in tema di somme riconosciute a
titolo di risarcimento danni da sinistro stradale, gli inte-
ressi legali non possono calcolarsi dalla data dell’illecito
sull’importo risarcitorio rivalutato alla data della deci-
sione def‌initiva, ma devono computarsi con riferimento
ai singoli momenti di incremento nominale della somma
equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di
rivalutazione ovvero ad un indice medio” (Cass. civ., III,
23 febbraio 2009, n. 4341) e debbano pertanto "computarsi
con riferimento ai singoli momenti di incremento nomi-
nale della somma equivalente al bene perduto, in base ad
indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio
(v. Cass. n. 492/2001)” (Cass. civ., cit.);
ritenuto che spetti altresì all’attrice il ristoro delle spe-
se per la assistenza stragiudiziale (docc. nn. 4-6, atto cit.),
ravvisandosi, nel caso di specie, il nesso di causalità con il
fatto, ossia con il sinistro stradale, e la mancata assistenza
della propria assicurazione (Cass. civ., III, 29 maggio 2015,
n. 11154) da liquidare tuttavia nel minor importo di euro
200,00, oltre accessori di legge;
ritenuto che l’accoglimento della domanda debba
far seguito la condanna di AXA Assicurazioni S.p.A. al
pagamento delle spese di lite, da liquidarsi – ex D.M. n.
55/2014, alla luce del decisum – in euro 1.025,00, di cui
euro 125,00 – per spese ed euro 900,00 – per competen-
ze, oltre 15% rimborso forfettario, 4% C.N.P.A. e 22% IVA,
come per Legge; spese competenze, oltre 15% rimborso
forfettario, 4% C.N.P.A. e 22% IVA, come per legge; spese
da ritenersi ex art. 93 c.p.c.;
ritenuto altresì di porre le spese della esperita CTU a
integrale carico di parte AXA Assicurazioni S.p.A. in misu-
ra pari a quanto già liquidato in atti. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
16 MAGGIO 2016, N. 1669
EST. BORETTI – RIC. GRANIERI (AVV. ARCUDI) C. SOC. UNIPOLSAI ASSIC. SPA
(AVV. MANZELLA)
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di po-
lizza y Clausola relativa alla copertura incendio y
Interpretazione.
. In tema di risarcimento del danno subito in seguito
ad incendio scaturito dal proprio veicolo, qualora la
clausola contrattuale relativa alla copertura incendio
risulti dubbia, il giudice deve fornire l’interpretazione
più favorevole al consumatore, come indicato dall’art.
35 del D.L.vo n. 206/2005 (codice del consumo) e dai
principi generali dettati dagli artt. 1125 e 1375 c.c.
(Nella fattispecie si trattava di clausola che limitava la
copertura alla sola ipotesi di combustione con sviluppo
di f‌iamma, escludendo gli incendi scaturenti dall’im-
pianto elettrico) (c.c., art. 1125; c.c., art. 1375; d.l.vo 6
settembre 2005, n. 206, art. 35) (1)
(1) Fattispecie peculiare della quale non si rinvengono precedenti
in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20 maggio 2015, notif‌icato il
27 maggio 2015, la Sig.ra Antonella Granieri conveniva in
giudizio la Soc. UnipolSai Ass.ni S.p.A., assumendo le pro-
prie conclusioni.
Si costituiva la convenuta UnipolSai Ass.ni S.p.A., non
contestando il fatto storico ma sollevando contestazioni
riguardo alla competenza del Giudice adito ed all’operati-
vità della garanzia assicurativa rispetto all’evento.
Il Giudice autorizzava il deposito di memorie ai sensi
dell’art. 320 quarto comma c.p.c., quindi, all’esito dell’e-
scussione di una parte dei testi indicati sui capi ammessi,
veniva f‌issata udienza per la precisazione delle conclusio-
ni ed assunzione della causa a sentenza.
Costituendosi in giudizio parte convenuta ha eccepito
l’incompetenza per valore del giudice adito, eccezione, per
il vero, non coltivata nel prosieguo.
Tale eccezione è priva di fondamento, in quanto l’im-
porto capitale di euro 3.250,75, pur conteggiando gli in-
teressi legali maturati e le richieste spese di mediazione,
rientrano appieno nella competenza per valore del giudice
adito.
Parte convenuta ha rif‌iutato il ristoro dei danni patiti
dalla vettura di parte attrice sulla scorta di una interpre-
tazione (restrittiva) della polizza assicurativa stipulata
inter partes.
Infatti parte convenuta attribuisce alla clausola “Esclu-
sioni” (individuata come “A2” nelle Condizioni Particolari
di contratto) l’oggetto della garanzia assicurata.
In base a detta interpretazione delle clausole contrat-
tuali la copertura dell’incendio sarebbe limitata alla sola
combustione con sviluppo di f‌iamma.
A prescindere dalla peculiarità della previsione di det-
ta clausola, che stride con la normale logica comprensione
di un “incendio” che non scaturisca da evento inf‌iamman-
te, occorre rammentare alla convenuta, una corretta in-
terpretazione contrattuale, costituzionalmente orientata,
non può prescindere da quanto disposto dal Codice del
consumo, che all’art. 35 D.L.vo n. 206/2005 dispone “… in
caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’inter-
pretazione più favorevole al consumatore”. Al contrario,
una diversa interpretazione potrebbe comportare la asso-
luta vessatorietà della clausola.
L’interpretazione delle volontà delle parti deve comun-
que uniformarsi, in prima istanza ai principi di correttezza
e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 c.c.; ne con-
segue, quindi, che la pretesa di parte convenuta opposta
risulti infondata, basandosi su una lettura ermeneutica
contrastante con una interpretazione secondo buona fede
e conforma alla normativa vigente, nella specie del Codice
del Consumo. L’accoglimento di una tale interpretazione
limitativa della copertura, assolutamente cavillosa e spu-

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