Giudice di Pace Civile di Milano 14 giugno 2016, n. 6179

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
Merito
GIUDICE DI PACE CIVILE DI MILANO
14 GIUGNO 2016, N. 6179
EST. BANFI – RIC. CIORNOVALIC (AVV. QUADRI) C. AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
(AVV. LOCURCIO)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Micropermanenti y
Integrale applicazione delle c.d. Tabelle Milanesi y
Necessità y Ragioni.
. Per la liquidazione delle lesioni di lieve entità suscet-
tibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ai
sensi della vigente formulazione dell’art. 139, comma
2, c.d.s., ed eziologicamente riconducibili al sinistro,
occorre fare integrale applicazione delle c.d. Tabelle
Milanesi all’esclusivo f‌ine di addivenire a quell’integra-
le ristoro del danno secondo i criteri oggettivi affermati
dalle SS.UU. n. 26972/08. (d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 139) (1)
(1) Nel senso che la liquidazione unitaria del danno biologico e del
danno morale può correttamente effettuarsi mediante l’adozione
delle Tabelle Milanesi, v. Cass. civ. 6 marzo 2014, n. 5243, in questa
Rivista 2014, 614; Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402, ivi 2011, 778 e
Cass. civ. 7 giugno 2011, 12408, ivi 2011, 674. In dottrina, si rimanda
a VALENTINA MESSINA, Commento all’art. 139 C.d.A. in materia di
danno biologico per lesioni di lieve entità, ivi 2015, 889. Si segnala,
inoltre, che l’ultimo aggiornamento degli importi per il risarcimento
del danno biologico per lesioni di lieve entità è stato introdotto con
D.M. 19 luglio 2016, pubblicato ivi 2016, 736.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l’atto di citazione ex art. 149 cod. ass. ritualmen-
te notif‌icato in data 12 maggio 2015 con il quale la Sig.
ra Georgiana Ciornovalic conveniva in giudizio la società
AXA assicurazioni S.p.A. per sentirla dire tenuta al risarci-
mento dei danni (alla persona) ad ella derivanti in esito a
sinistro stradale occorso in data 27 aprile 2014, ore 17:00
circa, in Tremiglio (MI), allorquando l’autovettura NIS-
SAN (tg. ET670ML), condotta e di proprietà dell’attrice,
sarebbe stata tamponata da autovettura FIAT “Bravo” (tg.
DN115NE), condotta e di proprietà del Sig. Calogero Alesi;
considerato che in data 24 luglio 2015 si costituiva in
giudizio AXA Assicurazioni S.p.A., la quale, precisato di aver
già risarcito il danno al veicolo di proprietà dell’attrice, ne-
gava la sussistenza di lesioni suscettibili di accertamento
strumentale e comunque la quantif‌icazione del danno alla
persona derivato alla Sig.ra Ciornovalic in esito all’occorso;
considerato che il Giudice, viste le difese delle parti, di-
sponeva subito CTU medio-legale sulla persona dell’Attrice,
nominando all’uopo il Dott. Renato Araldi e rinviando per gli
argomenti connessi all’udienza del giorno 9 settembre 2015;
considerato che all’udienza indicata il Giudice, vista la
comunicazione di rinuncia depositata dal CTU nominato,
provvedeva alla nomina in sostituzione del Dott. Giuseppe
Antonio Deleo, f‌issando per gli incombenti l’udienza del
giorno 13 novembre 2015;
considerato che, depositato l’elaborato peritale, all’u-
dienza del giorno 1 aprile 2016, precisate le rispettive con-
clusioni e depositate le note autorizzate, il Giudice tratte-
neva la causa in decisione;
rilevato preliminarmente che parte attrice ha afferma-
to di aver ricevuto ristoro dei danni materiali derivanti al
veicolo NISSAN (tg. ET670ML) in esito all’occorso;
rilevato che parte AXA non ha contestato l’esclusi-
va responsabilità del Sig. Alesi nel prodursi del sinistro,
limitando le proprie difese alla sussistenza di lesioni su-
scettibili di valutazione strumentale ex art. 139 cod. ass.
e, comunque, contrastando la quantif‌icazione del danno
eseguita in atto introduttivo;
rilevato che il CTU incaricato, Dott. Giuseppe A. Deleo,
con elaborato congruamente motivato e immune da vizi
logici al quale si intende prestare integrale adesione ha
ravvisato la sussistenza di lesioni di lieve entità suscetti-
bili di accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi
della vigente formulazione dell’art. 139, comma 2, c.d.s. ed
eziologicamente riconducibili al sinistro occorso;
ritenuto, attesa la riconosciuta “vocazione nazionale”
delle c.d. Tabelle Milanesi (Cass. civ., III, 19 dicembre 2013,
n. 5243), di dover procedere a liquidazione del danno alla
persona facendo integrale applicazione delle c.d. Tabel-
le Milanesi (anno 2014) non già in funzione sostitutiva di
quanto previsto dalla L. n. 57/2001 e dal vigente D.M. (Min.
Sviluppo Economico) 25 giugno 2015, ma a meri f‌ini cor-
rettivi e/o integrativi, ovvero all’esclusivo f‌ine di addivenire
e quell’integrale ristoro del danno secondo criteri oggettivi
propugnato dalla stessa Suprema Corte (Cass. civ., sez. un.,
n. 26972/08; Cass. civ., III, 19 dicembre 2013, n. 5243);
ritenuto pertanto alla luce dell’elaborato peritale
redatto dal CTU nominato di liquidare il danno patito
dall’Attrice (avente anni 28 all’epoca del sinistro) nella
misura di seguito indicata:
Danno non patrimoniale pp. 1 € 1.460,46
I.T.P. 75% gg. 7 × € 96,00 € 504,00
I.T.P. 50% gg. 15 × € 96,00 € 720,00
I.T.P. 25% gg. 15 × € 96,00 € 360,00
spese mediche documentate € 0,00
spese mediche future € 0,00
spese medice
(Perizia di Parte)
€ 244,00

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