Giudice di Pace Civile di Verona 12 gennaio 2016, n. 3525

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
MERITO
caso che ci occupa così pare che sia) deve comunque dare
l’avviso al conducente stesso, ex art. 114 att. c.p.p..
Ciò non risulta essere stato fatto nel nostro caso.
2.3 Quanto poi al momento utile per sollevare la relati-
va eccezione di nullità intermedia, le Sezioni Unite (sent.
n. 5396 del 2015) hanno stabilito il vigore della regola ge-
nerale, per cui le nullità a regime intermedio verif‌icatesi
prima del giudizio non possono essere più dedotte dopo la
deliberazione della sentenza di primo grado (art. 80 c.p.p.,
richiamato dall’art. 82, comma 2, secondo periodo, c.p.p.).
Con ciò le Sezioni unite hanno superato e smentito le
affermazioni giurisprudenziali secondo le quali la nulli-
tà in parola sarebbe sanata e non più deducibile se non
dedotta dall’interessato all’accertamento prima ovvero
immediatamente dopo il compimento dell’atto, non ricor-
rendo (asseritamente) facoltà processuali comportanti
cognizioni tecniche professionali proprie del difensore.
Deve invece escludersi, secondo le Sezioni Unite n.
5396 del 2015, che una qualsiasi nullità debba essere per-
sonalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto
indagato o imputato, non solo nell’immediatezza dell’at-
to nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto
non ha, o si presume per postulato legale che non abbia,
le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che
l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole pro-
cessuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire
ciò entro termini previsti a pena di decadenza.
Da ciò la tempestività, anche nel nostro caso, di tale ec-
cezione, sollevata in sede di opposizione a decreto penale.
In conclusione e riassumendo: nei limiti di quanto
emerge dagli atti si può dire che l’imputato fu consenzien-
te al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria
alla struttura sanitaria, e f‌inalizzato (in atti non emerge
il contrario) all’accertamento di un eventuale reato (artt.
186 o 187 del C.d.S.).
Tuttavia non risulta che gli sia stato dato l’avviso di cui
all’art. 114 att. c.p.p..
Ne è conseguita la nullità (intermedia) dell’accerta-
mento.
La nullità è stata tempestivamente eccepita.
Non si ravvisano altri elementi utili all’accusa, oltre
all’accertamento nullo.
Ne consegue l’assoluzione dell’imputato come in dispo-
sitivo. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI VERONA
12 GENNAIO 2016, N. 3525
EST. DEGANI – RIC. MAZZI ED ALTRA (AVV. GULINO) C. GENERALI ITALIA SPA ED
ALTRI (AVV. DE LEO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore y Co-
stituzione in giudizio della compagnia di assicura-
zioni del danneggiante a mezzo di altra compagnia
quale procuratrice speciale y Mandato irrevocabile
di rappresentanza conferito in virtù della CARD y
Fattispecie non disciplinata dalla procedura di ri-
sarcimento diretto y Ammissibilità della predetta
costituzione in giudizio y Esclusione.
. In tema di domanda di risarcimento danni conse-
guenti a sinistro stradale, qualora si agisca al di fuori
dell’ambito della procedura di risarcimento diretto di
cui all’art. 150 cod. ass., deve dichiararsi inammissibile
la costituzione in giudizio della compagnia di assicu-
razioni del danneggiante a mezzo di altra compagnia
quale procuratrice speciale in forza di mandato irre-
vocabile di rappresentanza, conferito in virtù dell’ade-
sione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per
il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi
trasportati - CARD. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
141; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 150; c.p.c., art. 77; c.p.c.,
art. 81) (1)
(1) Si richiama, per analoga fattispecie, la sentenza Trib. civ. Bolo-
gna 16 aprile 2014, n. 8885, in questa Rivista 2014, 850. In dottrina,
indispensabile è la consultazione di G. GALLONE, Commentario al
Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, Tribuna Major, ed. La
Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente causa, promossa con la citazione di cui
in epigrafe, gli attori, Mazzi Simone, quale conducente
dell’autovettura (FIAT Doblò) tg. X0P07621, e Terragnoli
Francesca, quale trasportata a bordo di detta autovettura,
hanno proposto (come da proprie conclusioni f‌inali) nei
confronti dei convenuti (in giudizio avanti a quest’Uff‌icio
Giudiziario), Vinci Carlo, Imprendo Service S.r.l. e Gene-
rali Italia S.p.a., rispettivamente, quale conducente, quale
proprietaria e quale impresa assicuratrice (per la RCA)
dell’autoveicolo (FIAT Ducato) tg. AX327DR, domande
(in via preliminare) di dichiarazione dell’inammissibili-
tà e/o illegittimità della costituzione e/o dell’intervento
della Zurich Insurance p.l.c. (“in proprio e/o quale man-
dataria della soc. Generali Italia S.p.a.”) e (nel merito, in
via principale e subordinata) di condanna dei convenuti
al pagamento (in solido tra loro) delle (residue) somme
(capitali) quantif‌icate (detratti gli importi di € 2.200,00 =
e di € 3.800,00 =, corrisposti ante causam dalla convenu-
ta assicuratrice, rispettivamente, al primo e alla seconda
degli attori nonché da questi ultimi trattenuti a titolo di
puri acconti sulle maggiori somme pretese) in € 4.798,00
=, a favore dell’attore S. Mazzi, e in € 6.203,00 =, a favo-
re dell’attrice F. Terragnoli, ovvero, delle diverse somme
risultanti di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazio-
ne monetaria (dalla data del sinistro al saldo), a titolo di
risarcimento (integrale) dei danni (alla persona e patri-
moniali connessi) subiti in conseguenza del sinistro stra-
dale avvenuto (tra i suindicati veicoli) il 2 febbraio 2013
a Verona per fatto e colpa addebitati (in via esclusiva) al
convenuto C. Carcereri.
A sua volta, la convenuta società (costituitasi in giudi-
zio a mezzo della procuratrice speciale Zurich Insurance
p.l.c., indicata quale “mandataria” di detta convenuta) ha
ribadito la legittimità della sua costituzione in giudizio

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