Giudice di Pace Civile di Catania 18 maggio 2016, n. 1089

Pagine727-729
727
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
MERITO
guente obbligo di custodia dei cani, di spettanza comunale,
non possano essere ritenute, sempre in funzione della solu-
zione della problematica in questione, meno importanti e
decisive del mero accalappiamento dei cani vaganti.
Tutto ciò premesso, e nella consapevolezza, quindi, di
discostarsi dall’insegnamento della Corte di cassazione
nella pronuncia n. 27001/2005, si ritiene che l’individua-
zione delle responsabilità in ordine ai danni provocati da
cani randagi, stante il predetto quadro normativo, non può
che essere effettuata, caso per caso, sulla base degli speci-
f‌ici compiti ed attribuzioni ovvero omissioni che il danneg-
giato ha l’onere di allegare e provare.
Ne deriva che, nella fattispecie de qua, in cui l’attore
ha evocato in giudizio la sola ASL, nulla avendo provato
in ordine all’antigiuridicità della condotta ad essa ascritta,
essenziale ai f‌ini dell’accoglimento della richiesta risarcito-
ria, correttamente avanzata secondo i canoni di cui all’art.
2043 c.c. (cfr. Cass. n. 17528/2011; Cass. n. 10190/2010), la
domanda non può che essere respinta e, quindi, l’ordinanza
ex art. 186 quater c.p.c. resa in data 29 ottobre 2015 dal
giudice che ha istruito la presente causa, revocata.
Vi sono giusti motivi, in ragione del confuso quadro
normativo e dei contrasti giurisprudenziali in subiecta
materia, per compensare integralmente fra le parti le spe-
se di causa. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI CATANIA
18 MAGGIO 2016, N. 1089
EST. SCUTO – RIC. B. (AVV. AGRIPPINI SIMILI) C. ALLIANZ SPA ED ALTRO (AVV.TI
LONGO G. E LONGO A.)
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di po-
lizza y Clausola contrattuale di conciliazione pari-
tetica y Divieto di incaricare avvocati/procuratori
legali per danni non superiori a 15.000 euro y In
cambio di sconto del 3,5 % sul premio annuo RCA
y Applicazione di una penale in caso di violazione
del predetto impegno y Illegittimità della clausola.
. È nulla in quanto illegittima la clausola contenuta in
contratto assicurativo RCA che prevede l’obbligo per
l’assicurato, in caso di sinistro gestito con la procedu-
ra di risarcimento diretto, di ricorrere preliminarmente
alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammonta-
re del danno non superi i 15.000,00 euro, riconoscendogli
uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA e appli-
candogli una penale di 500,00 euro in caso di violazione
del predetto impegno. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 149; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 33; d.l.vo 6
settembre 2005, n. 206, art. 34) (1)
(1) La questione oggetto della pronuncia in esame è approdata in-
nanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che in
data 22 marzo 2016 ha avviato un procedimento nei confronti dell’Al-
lianz, pubblicato in questa Rivista 2016, 553. Anche l’OUA, Organismo
Unitario dell’Avvocatura Italiana è intervenuto nella procedura sud-
detta presentando le sue osservazioni, anch’esse pubblicate ivi 2016,
554, nelle quali, sostanzialmente si ribadisce l’assoluta nullità della
clausola di conciliazione paritetica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 18-25 dicembre 2013,
B.C. premettendo che: in data 6 aprile 2015, alle ore 16,20
circa, mentre si trovava, quale trasportata, a bordo dell’au-
to Fiat Punto tg. (omissis) (assicurata Allianz) di sua
proprietà, condotta da V.V., nella quale erano trasportati
anche V.R. ed il minore D.M.A., giunti all’intersezione tra
la via (omissis) e la via (omissis), in (omissis), venivano
violentemente tamponati dalla Renault Clio tg. (omissis)
(assicurata Unipol Sai) di proprietà di S.A., proveniente
da tergo; l’urto si verif‌icava tra la parte posteriore dell’au-
to di parte attrice e la parte anteriore del mezzo di parte
convenuta; la Fiat Punto subiva danni ed i suoi occupan-
ti riportavano lesioni; ritenuta la esclusiva responsabilità
del sinistro in capo al conducente della Renault, l’Allianz
Ass.ni, messa in mora con racc. A/R n. 14487862361-6 del
10 aprile 12015, risarciva interamente i danni f‌isici, men-
tre per il danno materiale inviava solamente la somma di
€ 212,00 non comprensiva di onorari accettata in accon-
to, come comunicato con racc. A/R n. 145815037214 del 5
giugno 2015, essendo stato il danno accertato ed accettato
dalle parti in € 712,00. Citava, pertanto la Compagnia e S.A.
innanzi al Giudice di pace per sentire dichiarare la respon-
sabilità del conducente dell’autovettura Renault Clio tar-
gata (omissis), e condannare la Compagnia al pagamento
della somma residua di € 500,00 e delle spese del giudizio.
S.A., nonostante ritualmente citata, non si costituiva.
Alla prima udienza del 14 marzo 2016, si costituiva l’Al-
lianz S.p.a. eccependo preliminarmente l’inadempimento,
in capo all’attrice, dell’obbligo di conciliazione paritetica
prevista da una clausola della intercorrente polizza n.
(omissis) per la copertura RC auto del veicolo attoreo,
la quale riproduce l’accordo siglato nel 2001 tra l’A.N.I.A.
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le
Associazioni dei Consumatori, f‌inalizzato alla riduzione del
contenzioso nel settore RC auto, attraverso un meccani-
smo di rapida risoluzione delle controversie, relativamente
ai sinistri in cui l’ammontare del danno non sia superio-
re all’importo di € 15.000,00 (cfr. regolamento A.N.I.A.,
in atti); per cui, con la sottoscrizione di tale condizione
contrattuale, l’assicurata aveva assunto l’impegno, in caso
di sinistro con danno entro € 15.000,00, di esperire la pro-
cedura conciliativa paritetica, senza aff‌idare la gestione
del danno a soggetti terzi, ed in cambio di ciò, l’impresa
assicuratrice le aveva riconosciuto uno sconto sul premio
annuo netto pari al 3,5%. Confermava di avere sottoposto a
perizia il veicolo Fiat Punto tg. (omissis), Allianz S.p.a. e,
stimati i danni al mezzo assicurato in € 711,54, aveva coe-
rentemente corrisposto stragiudizialmente la somma di €
212,00, trattenendo l’importo di € 500,00 a titolo di penale,
per l’inosservanza da parte dell’assicurata del previsto ob-
bligo di conciliazione paritetica, avendo l’attrice, formulato
la propria richiesta di risarcimento a mezzo lettera dello
studio tecnico-legale, avv. E.S. e P.A. A.S., aff‌idando la ge-
stione del sinistro a soggetti terzi e senza esperire preventi-
vamente la pattuita procedura di conciliazione paritetica.
Chiedeva dichiarare la violazione dell’obbligo di concilia-
zione paritetica, legittima l’applicazione della penale ed il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT