Giudice di Pace Civile di Altamura 28 maggio 2016, n. 132

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9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ALTAMURA
28 MAGGIO 2016, N. 132
EST. MINOIA – RIC. L. (AVV. GIANNELLI) C. ASL (AVV. TROTTA)
Responsabilità civile y Animali y Cani randagi y
Investimento da parte di veicolo y Danni provocati
al medesimo per l’uscita di strada y Individuazione
della responsabilità.
. In tema di risarcimento danni ad autovettura a se-
guito dell’uscita di strada dovuta all’esigenza di evi-
tare l’investimento di cani randagi, l’individuazione
delle responsabilità in ordine ai predetti, stante la
Legge quadro sul randagismo n. 281/1991, deve esse-
re effettuata, caso per caso, sulla base degli specif‌ici
compiti ed attribuzioni della Regione, del Comune e
dell’ASL, ovvero sulla base delle omissioni imputabili
a questi enti che il danneggiato ha l’onere di allegare e
provare. (Nella fattispecie il giudice a quo ha respinto
la domanda di risarcimento avanzata dal danneggiato
nei confronti dell’ASL, unica ad essere stata evocata in
giudizio senza alcuna prova in ordine all’antigiuridicità
della condotta ad essa ascritta) (c.c., art. 2043; l. 14
agosto 1991, n. 281, art. 2; l. 14 agosto 1991, n. 281, art.
3; l. 14 agosto 1991, n. 281, art. 4) (1)
(1) La pronuncia in commento si discosta da quanto affermato da Cass.
civ. 7 dicembre 2005, n. 27001, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna,
secondo cui, con riferimento a controversia di risarcimento danni pro-
vocati dall’omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva
spetta alla locale azienda sanitaria e non al Comune sul quale, perciò,
non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipen-
denti dal suddetto evento. Sulla responsabilità del Comune in ordine
ai danni provocati a veicolo dalla presenza sulla carreggiata di un cane
randagio, v. Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17528, ibidem e Giud. pace civ.
Casarano 19 ottobre 2009, n. 1548, in questa Rivista 2010, 159. Giud.
pace civ. Latisana 25 marzo 2014, n. 45, ivi 2014, 1036 afferma la re-
sponsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente gestore di autostrada per i danni
provocati ad autoveicolo dalla collisione con cane randagio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attore ha invocato la responsabilità della ASL per i dan-
ni arrecati alla propria autovettura a seguito dell’uscita di
strada necessitata dall’esigenza di evitare l’investimento di
cani randagi asserendo, da una parte, ai sensi della L. qua-
dro n. 281/1991, l’incombenza dei compiti di prof‌ilassi e po-
lizia veterinaria sui servizi veterinari delle ASL e, dall’altra,
in base all’art. 6 della L.R. Puglia n. 12/1995, la devoluzione
a questi ultimi delle funzioni di controllo del randagismo.
In realtà, la questione dell’individuazione delle respon-
sabilità in ordine ai danni causati da cani randagi, è piut-
tosto complessa e articolata.
La legge-quadro in materia di animali di affezione e pre-
venzione del randagismo n. 281 del 1991 demanda alle Regio-
ni l’istituzione dell’anagrafe canina e l’adozione di programmi
per la prevenzione ed il controllo del randagismo attraverso
interventi riguardanti “iniziative di informazione . . .” e “corsi
di aggiornamento e formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonché per le guardie zoof‌ile . . .”.
La legge della regione Puglia n. 12/1995 attuativa della
predetta legge quadro, dopo aver sancito, all’art. 2, che “Le
funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tu-
tela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli con-
nessi all’attuazione della presente legge sono attribuibili
ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie
locali (U.S.L.), ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 22
agosto 1989, n. 13”, prevede, quindi, l’istituzione, presso le
ASL, dell’anagrafe canina (art. 3) e disciplina: le operazio-
ni di identif‌icazione dei cani a cura delle stesse ASL (art.
4); la prof‌ilassi, da parte della “Giunta regionale, su pro-
posta della Commissione di cui all’art. 12 della presente
legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo
art. 13 che ne facciano richiesta” (art. 5); il recupero dei
cani randagi (art. 6), demandata alle ASL; prevede l’isti-
tuzione di canili, da parte dei Comuni secondo i criteri sta-
biliti dalla Giunta regionale (art. 8) e rifugi, che possono
essere ubicati nei soli Comuni individuati dalla Giunta re-
gionale (art. 9); istituisce la Commissione regionale “che
coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari
all’attuazione della presente legge ed è organo consulti-
vo della Giunta regionale” con la specif‌icazione dei suoi
componenti di cui fa parte, tra gli altri, “un rappresen-
tante individuato dall’Associazione nazionale dei Comuni
italiani della Regione Puglia (art. 12) e l’albo regionale
delle associazioni per la protezione degli animali (art. 13)
specif‌icandone le funzioni che possono essere svolte in
convenzione con i Comuni (art. 14) e disciplina, inf‌ine,
le attività di vigilanza a mezzo di guardie zoof‌ile (art. 15).
Da ultimo, la Giunta della Regione Puglia, con delibera-
zione 4 luglio 2013, n. 1223, sul presupposto che “in Regione
Puglia la legislazione vigente demanda ai servizi veterinari de
servizio veterinario regionale l’assistenza sanitaria ai cani ran-
dagi ricoverati nei canili sanitari non chiarendo quali debbano
essere le prestazioni offerte” ha adottato le “linee guide attua-
tive dell’art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95
in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo”.
Nell’allegato 1 di detto documento, dopo l’indicazione
analitica delle competenze sanitarie erogate nell’ambito
del sistema sanitario regionale viene specif‌icato che "re-
stano di competenza dei servizi veterinari delle ASL le
attività di accalappiamento di cui all’art. 6 L.R. 12/95, che
vengono attivate esclusivamente su specif‌ica segnalazione
delle Amministrazioni locali e/o delle Forze dell’ordine ...”.
Risulta di palmare evidenza, quindi, in ordine alla
prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo,
l’intreccio di funzioni e competenze della Regione con i
Comuni e le ASL oltre che con le associazioni di cui all’art.
13 della L.R. n. 12/1995.
Con riguardo all’invocata responsabilità risarcitoria, non
può, non mettere in evidenza, pertanto, da una parte, la
predetta puntualizzazione secondo cui il recupero dei cani
randagi è esigibile da parte dei servizi veterinari delle ASL
“esclusivamente” a seguito di “segnalazione delle Ammini-
strazioni locali e/o delle Forze dell’ordine” e, dall’altra, come
le attività di “informazione” “formazione” e “aggiornamento”
demandate alle regioni dalla legge quadro n. 281/1991 e
quelle relative all’istituzione e gestione dei canili con conse-

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