Giudice di Pace Civile di Siracusa 29 febbraio 2016, n. 271

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
(nel caso del decreto penale l’atto di opposizione ha na-
tura di impugnazione: v. Cass., n. 10621-02-03, RV 224701;
conf. Cass., n. 10621-02-03 e C. cost. n. 55-10), non essen-
do detta impugnazione più possibile (data la sopravvenuta
irrevocabilità della condanna), non potendo provvedere il
giudice dell’esecuzione (come si è visto sopra), deve ine-
vitabilmente provvedere il giudice che ha emesso la con-
danna divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore del
D.L.vo cit..
Del resto, a conferma di ciò, basta ricordare che ai sen-
si della norma come sopra imposta dal legislatore (art.
129, comma 1, c.p.p.), in ogni stato e grado del processo, il
giudice, il quale riconosce che il fatto non è previsto dalla
legge come reato lo dichiara (cioè lo deve dichiarare) di
uff‌icio con sentenza. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI SIRACUSA
29 FEBBRAIO 2016, N. 271
EST. CURRAO – RIC. D’ALESSANDRO (AVV. BARONE) C. ALLIANZ ASS.NI S.P.A. ED
ALTRA (AVV. SPAGNOLO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Costituzione e difesa dell’assicurato y Obbli-
go dell’assicuratore di sostenere le spese di lite
dell’assicurato y Limiti.
. In tema di risarcimento danni da sinistro stradale,
qualora la causa sia stata iscritta a ruolo dal danneg-
giante, pur avendo riconosciuto la propria responsabi-
lità nella causazione del sinistro mediante sottoscrizio-
ne del modulo CID, deve essere dichiarata la carenza
assoluta di interesse ad agire del predetto. Ne conse-
gue che l’assicuratore di quest’ultimo non è tenuto a
sopportarne le spese di lite ex art. 1917, terzo comma,
c.c. (c.c., art. 1917) (1)
(1) Cass. civ. 19 marzo 2015, n. 5479, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna, chiarisce che il diritto dell’assicurato alla rifusione, da
parte dell’assicuratore, delle spese sostenute per resistere all’azione
promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma,
c.c., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede,
quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse
a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla
costituzione in giudizio. Nel senso che l’art. 1917, terzo comma, c.c.
impone l’obbligo, per l’assicuratore, di sopportare le spese di lite sof-
ferte dall’assicurato anche nel caso in cui nessun danno venga rico-
nosciuto al terzo, presunto danneggiato, che ha promosso l’azione, v.
Cass. civ. 11 settembre 2014, n. 19176, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato in data 24 giugno 2014,
il Signor D’Alessandro Luigi Massimiliano ha convenu-
to in giudizio la signora Pezzinga Angela e la società di
assicurazioni Allianz S.p.A. al f‌ine di ottenere il pieno ri-
sarcimento dei danni subiti nella circostanza dell’evento
sinistroso accaduto in data 21 dicembre 2013 in Siracusa
nella intersezione tra la via Antonella Da Messina e la via
Mazzanti. In citazione veniva indicata, quale data di com-
parizione parti, il giorno 10 novembre 2014.
La causa, nonostante la notif‌ica, non veniva iscritta al
ruolo da parte attorea, bensì dalla convenuta Pezzinga An-
gela, quale parte diligente, che provvedeva all’incombenza
proprio il giorno dell’udienza come indicata in citazione.
La signora Pezzinga Angela, quindi, si costituiva in giu-
dizio mediante comparsa di costituzione e risposta.
In comparsa e in memoria conclusionale (che rispec-
chia il contenuto della comparsa) la Signora Pezzinga
dichiarava che, una volta ricevuto l’atto di citazione in
giudizio, aveva proceduto ad informare la compagnia di
assicurazioni UnipolSai che garantiva la propria auto-
vettura, al f‌ine di essere tenuta indenne da “quelle spese
sostenute per resistere all’azione giudiziale dell’odierno
attore, così come testualmente prevede la citata norma
di legge”.
Non avendo ricevuto risposta e sconvolta “la serenità
quotidiana, era costretta ad abbandonare le proprie ordi-
narie occupazioni e, dopo avere individuato proprio difen-
sore di f‌iducia, seguiva la difesa giuridica di questa causa
con naturale e verosimile patema d’animo”.
Nel merito evidenziava che: 1) il sinistro non aveva
prodotto alcuna conseguenza di carattere permanente a
carico dell’attore, 2) il periodo di invalidità accertato non
era quello effettivamente subito dall’attore; 3) la richiesta
di risarcimento del danno biologico era da ritenere inam-
missibile, in quanto inesistente.
Concludeva nei termini che seguono: “Piaccia al Giu-
dice di pace di Siracusa:
1) preliminarmente autorizzare la convenuta Pezzin-
ga Angela a chiamare in causa la Unipol Assicurazioni
S.p.a n.q. Di assicuratrice che lo garantiva per la R.C.A
L’autovettura Renault Twingo targata BS 724 XW, oggi
UnipolSai S.p.A. Di Assicurazioni in persona del suo legale
rappresentante pro tempore aff‌inché, chiamata in giudi-
zio quest’ultima possa statuirsi sulla legittimità della ri-
chiesta di applicazione dell’art. 1917 comma III C.O. Nei
confronti di essa ed a favore di Pezzinga Angela che ne
reclama il diritto;
2) Ritenere e dichiarare che l’attore è privo di legit-
timazione attiva per i motivi di fatto e diritto esposti in
narrativa di quest’atto;
3) In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare
che non sussiste nesso di causalità tra i danni paventati
dall’attore nell’atto di citazione e quelli eventualmente
riportati in occasione dei fatti;
4) Con vittoria di spese giudiziali e compensi di difesa
nella misura indicata dal D.M. n. 55/2014 da porre a carico
della soccombente palte attrice;
5) In subordine ed in applicazione dell’atto 1917
comma III c.c. Il quale, come è noto recita: “Le spese so-
stenute per resistere all’azione del danneggiato contro
l’assicurato sono a carico dell’assicuratore”, in caso di
soccombenza giudiziale di Pezzinga Angela allora, n.q. di
assicurata per la R.C.A. dalla convenuta assicuratrice Uni-
polSai S.p.A. Voglia condannarsi quest’ultima al pagamen-
to delle spese giudiziali e compensi professionali in favore
del sottoscritto il quale, nella qualità di loro antistatario,

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