Giudice di Pace Civile di Verona 2 ottobre 2015, n. 2403

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accer-
tamento in funzione della ripartizione interna (Cass. 25
febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001 n. 15687;
Cass. 3 aprile 1997 n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996 n. 1199;
Cass. 20 gennaio 1995 n. 620; Cass. 29 novembre 1994 n.
10201 e Cass. 8 giugno 1994 n. 5546).
Nel caso in esame i convenuti hanno proposto, cia-
scuno nei confronti dell’altro, una domanda volta ad ot-
tenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della
controparte nella causazione dei danni e la conseguente
condanna a tenerla indenne dalle conseguenze negative.
In merito alle dette domande, dalla relazione di Ctu
emerge come, a fronte di un danno complessivo del 28%,
il 40% della responsabilità sia da ascrivere alla Sacco ed
alla UGF, mentre del restante 60% debba essere ritenuto
responsabile l’ospedale Salvini.
In accoglimento della domanda spiegata dalla UGF, per-
tanto, l’ospedale Salvini deve essere condannato a tenere
indenne Y e la UGF in via di regresso, nei limiti del 60%, di
quanto lo stessa andrà a pagare a parte attrice per capitale,
interessi e spese in dipendenza della presente sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
Le spese di Ctu, già liquidate con separati provvedi-
menti, devono essere poste def‌initivamente a carico dei
convenuti, in solido. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI VERONA
2 OTTOBRE 2015, N. 2403
EST. CHIANTONI – RIC. SIRAGUSA (AVV. PERUSI) C. FONDIARIA-SAI SPA (AVV.
CANIATO)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno ad autoveicolo y Riparazioni antie-
conomiche y Spese accessorie relative all’imma-
tricolazione di mezzo analogo e/o per cambio di
proprietà y Risarcimento y Esclusione y Condizioni y
Fattispecie relativa a veicolo non più utilizzabile in
Italia a causa della "cessazione della circolazione
per esportazione".
. Nel caso di veicolo che abbia subito, in seguito a sini-
stro stradale, danni ingenti che ne rendano antiecono-
mica la riparazione, deve essere negato il risarcimento
per le spese accessorie relative all’immatricolazione di
mezzo analogo e/o per cambio di proprietà qualora non
vi sia idonea documentazione sul punto e sia, inoltre,
emerso che il veicolo stesso non era più utilizzabile in
Italia a causa della "cessazione della circolazione per
esportazione". (c.c., art. 2043; c.c., art. 2054; c.c., art.
2056) (1)
(1) Cfr. nel senso che il risarcimento del danno, nell’ipotesi in esa-
me, deve comprendere anche la spesa di demolizione del relitto e
quella di immatricolazione del nuovo veicolo, Trib. civ. Roma, sez.
III, 22 febbraio 2005, n. 809, ne Il merito 2005, 12, 52; Giud. pace civ.
Torino 10 ottobre 1997, in questa Rivista 1998, 65.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per la composizione di tale sentenza si è tenuto con-
to del disposto dell’art. 132 c.p.c., così come modif‌icato
dall’art. 45, comma 17, L. n. 69/09. Con atto di citazione
ritualmente notif‌icato Siragusa Viviana, conveniva in giu-
dizio, avanti l’Uff‌icio del Giudice di pace di Verona, Fon-
diaria-Sai S.p.A., società assicuratrice dell’autovettura
Opel Astra, targata DH262XZ di proprietà dell’attrice, per
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, pari
a € 12.692,74 o quella che dovesse risultare di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria e rifusione delle
spese. Ciò a seguito del sinistro stradale avvenuto in Ne-
grar (Verona), quando Costa Alessandro, alla guida della
autovettura Opel Astra (a bordo della quale vi era la sig.ra
Siragusa Viviana), targata DH262XZ (di proprietà dell’at-
trice), in data 13 agosto 2011 alle ore 22,00 in località Via
Colle Mausa, con direzione Via Marconi, detta Opel venne
urtata dal veicolo Suzuki Jimmi targato CK339GH (di pro-
prietà di Sazias Raymonde), e condotto da Ugolini. L’auto
dell’attrice per effetto dell’urto riportava danni, e la sig.ra
Siragusa Viviana danni alla propria persona. All’udienza, si
costituiva la Fondiaria-Sai S.p.A., formulando le richieste
di cui alla comparsa, veniva ammessa l’audizione di testi e
CC.TT. UU. medico-legale e tecnico-ricostruttiva. Ultima-
ta l’attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni
con le relative comparse, e dopo successiva discussione,
veniva trattenuta la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il decidente che la sig.ra Siragusa Viviana fosse
presente in qualità di trasportata (su Opel Astra targata
DH262XZ), come emerge dalla dichiarazione del teste Di
Rocco Emilio appuntato dei C.C. stazione di Caprino, ud.
del 6 giugno 2013 “...abbiamo comunque proceduto alla
generalizzazione delle persone coinvolte nel sinistro”,
nonché dall’allegato “A”, all’ordine di servizio n. 08/8 del
13 agosto 2011, in atti. Considerato che “il proprietario
trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore
al risarcimento del danno” (Cass. 30 agosto 2013 n. 19963;
Corte di giustizia sent. 1 dicembre 2011; 30 giugno 2005).
L’attrice, ha svolto la propria domanda, alla società di as-
sicurazioni (Fondiaria-Sai S.p.A.) del veicolo su cui si
trovava a bordo (Trib. Torino, sez. IV civ. 27 settembre
2007, n. 6070), e pertanto non aveva alcun obbligo d’infor-
mare la società (Directline Insurance Spa), di assicura-
zione del responsabile civile ex art. 5 D.P.R. n. 254/06 Reg.
to di attuazione del C.A. e pertanto, l’azione giudiziale è
stata proposta nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.L.vo n. 209/95, e in ottemperanza dello spatium delibe-
randi. A prudente parere di questo decidente, nulla può
condizionare l’agire ad altro titolo (danno materiale),
della proprietaria dell’autovettura Opel, nei confronti di
Fondiaria-Sai (società assicuratrice della vettura). Da
quanto esposto consegue l’infondatezza della sollevata
eccezione d’improponibilità della domanda, stante anche
l’atipicità del caso in esame in cui la trasportata s’imme-
desima con la proprietaria dell’auto su cui si trovava. Va
evidenziato che resta comunque indenne la regolamenta-

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