Giudice di Pace Civile di Pinerolo 27 agosto 2015, n. 262

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PINEROLO
27 AGOSTO 2015, N. 262
EST. CERA – RIC. CARROZZERIA MILLE MIGLIA SRL (AVV. PERRINI) C. GENERTEL
SPA (AVV.TI GARBAGNI E FACCENDA)
Assicurazione obbligatoria y Contratto di as-
sicurazione y Clausole y Clausola che preveda il
raddoppio della franchigia qualora l’assicurato si
avvalga di centri di riparazione dei veicoli non con-
venzionati y Vessatorietà y Sussistenza.
. È vessatoria e, quindi, illegittima, la clausola di con-
tratto di assicurazione RCA che preveda il raddoppio
dell’importo della franchigia prevista dal contratto a
carico dell’assicurato, qualora quest’ultimo si avvalga
di centri di riparazione dei veicoli non convenzionati.
(c.c., art. 1341) (1)
(1) Qualche utile riferimento in tema di clausole limitative della
responsabilità si rinviene in Cass. civ. 11 gennaio 2007, n. 395, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, secondo cui sono da conside-
rare tali, per gli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposi-
zione delle stesse alla necessaria e specif‌ica approvazione preventiva
per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa
o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre
attengono all’oggetto del contratto e non sono perciò, assoggettate
al regime previsto dal secondo comma di detta norma le clausole
che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e,
dunque, specif‌icano il rischio garantito. La lontana pronuncia Cass.
civ. 10 gennaio 1980, n. 197, in questa Rivista 1980, 382, afferma che
"La clausola del contratto di assicurazione che subordina inderoga-
bilmente l’indennizzabilità del danno per guasti accidentali di auto-
vettura a un determinato comportamento dell’assicurato estraneo al
rischio assicurato e successivo all’evento dannoso, non può essere
intesa come una pattuizione relativa alla delimitazione del rischio
e della correlativa garanzia assicurativa, ma rientra tra quelle che
sanciscono decadenze a carico dell’assicurato, e deve perciò essere
specif‌icamente approvata da questi per iscritto, a pena di ineff‌icacia,
giusta il disposto dell’art. 1341, secondo comma, c.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato in data 10 novembre
2012 la Carrozzeria Mille Miglia (quale cessionaria del
credito indennitario della sig. Rotunno Vincenza, proprie-
taria del veicolo Peugeot 206 CC565BK, assicurato con ga-
ranzia per gli “atti vandalici” presso Genertel) conveniva
in giudizio avanti al Giudice di pace di Pinerolo la Gener-
tel Spa al f‌ine di sentirla condannare -previa la dichiara-
zione di nullità della clausola 4.3 del contratto assicura-
tivo in essere tra le parti - al versamento della ulteriore
somma di euro 350,00 rispetto all’importo indennitario già
corrisposto. Deduceva parte attrice che la polizza, per la
garanzia prestata, prevedeva una franchigia del 5% (con
un minimo di euro 350,00) e che la vettura assicurata ave-
va subito danni ad opera di ignoti per un importo parti ad
euro 1.666,63; deduceva altresì che la Compagnia, in appli-
cazione della clausola 4.3 del contratto, aveva raddoppiato
la franchigia predetta deducendo dall’importo richiesto la
somma di euro 700,00 (anziché soli 350,00) in ragione del
fatto che la vettura non era stata riparata presso un cen-
tro convenzionato; eccepiva la vessatorietà della clausola
predetta, nella parte in cui differenzia la franchigia ap-
plicabile all’indennizzo a seconda delle modalità con cui
la riparazione viene effettuata, al f‌ine di ottenere la ridu-
zione della franchigia al minimo contrattualmente pattu-
ito ed il pagamento della residua somma di euro 350,00.
All’udienza del 15 gennaio 2015 si costituiva in giudizio
parte convenuta ribadendo la legittimità e non vessatorie-
tà della clausola in oggetto in quanto volta a delimitare
l’oggetto del contratto e chiaramente indicata in polizza,
sì da ritenersi accettata dal contraente.
Stante la natura documentale ed in mero diritto della
questione sollevata, le parti chiedevano concordemente
f‌issarsi udienza per la precisazione delle conclusioni; al
30 aprile 2015, precisate le conclusioni come epigrafe, la
causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente premesso che la vigenza del con-
tratto tra la sig.ra Rotunno e la Genertel, la validità della
cessione di credito operata dalla sig.ra Rotunno in favo-
re della Carrozzeria Mille Miglia, la sussistenza del fatto
storico lesivo (atto vandalico) e l’entità del danno patito
dalla vettura assicurata (pari ad euro 1.666,63), non sono
qui in discussione, essendo il thema decidendum limitato
(alla luce delle domande ed eccezioni formulate dalle par-
ti, cui il giudice deve attenersi ex art. 112 c.p.c.) al vaglio
sulle legittimità della clausole. 4.3. inserita nella Sezione
4 del contratto assicurativo; vaglio che attiene, peraltro,
non già alla clausola nella sua interezza ma (in ragione del
modo in cui la domanda è stata formulata) solo alla parte
in cui prevede che, ove l’assicurato si avvalga “di centri
di riparazione non convenzionati con Genertel...o qualora
decida di non procedere alla riparazione…, l’importo mi-
nimo a suo carico previsto dal contratto sarà raddoppiato;
clausola in forza della quale la Genertel ha applicato una
franchigia raddoppiata di euro 700,00 (350+350).
Al f‌ine di decidere sulla delicata e controversa que-
stione de quo, deve farsi, anzitutto, riferimento ad alcuni
consolidati principi giurisprudenziali;
- la Cassazione (v. tra le tante, Cass. 1430/2002 e
5158/2005) è pacif‌ica nell’affermare che, per stabilire se le
clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura
vessatoria deve accertarsi se esse def‌iniscano l’oggetto del
contratto - determinando il contenuto e i limiti della garan-
zia e del rischio assicurato - o pongano, invece, condizioni
limitative della responsabilità dell’assicuratore rispetto al
rischio assicurato, dovendo ritenersi non vessatorie le pri-
me e, invece, da approvarsi specif‌icamente per iscritto, ai
sensi dell’art.1341 c.c., le seconde (Cass. 22/1987; 7524/87);
al f‌ine di meglio determinare quando le clausole esulino
dall’oggetto del contratto e debbano considerarsi limitative
della responsabilità dell’assicuratore, la stessa Cassazione
(Cass. 395/2007) ha affermato che “ogni previsione contrat-
tuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell’as-
sicuratore per fatti estranei ai “danno” - inteso nella sua
essenza materiale patita dall’assicurato - non attiene alla
sfera della limitazione del rischio ma a quella diversa dei li-
miti all’obbligo di risarcimento del danno già sorto e def‌inito

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