Giudice di Pace Civile di Torino 21 Gennaio 2015, N. 6213

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
MERITO
Assistance s.r.l.” e comunque “tutti i danni lamentati sono
stati integralmente soddisfatti ai destinatari delle…pre-
stazioni dalla Multiservice”.
Sul piano istruttorio, si dava atto della mancata compa-
rizione del convenuto contumace, sig. Pirrone, a rendere
l’interrogatorio formale e, avendo natura documentale, la
causa veniva quindi posta in decisione.
All’esito dell’istruzione dibattimentale, si ritiene di
dover rigettare le domande attoree, formulate dal sig. Pa-
lazzolo Pietro per difetto di legittimazione attiva in capo
allo stesso.
A tale riguardo, appare opportuno svolgere alcune bre-
vi considerazioni in ordine all’interesse ad agire ed al suo
prof‌ilo probatorio.
L’art. 2697 c.c., che governa l’onere della prova di chi
agisce in giudizio per la tutela di un suo interesse, merite-
vole di tutela, prescrive che “chi vuol far valere un diritto
in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fon-
damento”, ma - a monte - l’art. 100 c.p.c. dispone che “per
proporre una domanda…è necessario avervi interesse”.
In subiecta materia, la giurisprudenza della Suprema
Corte, anche recentemente, ha chiarito che “la titolarità
attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza,
a differenza di quella concernente la “legitimatio ad cau-
sam”, non è rilevabile d’uff‌icio, costituisce un requisito di
fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa,
sicché il convenuto che la contesta esercita una mera di-
fesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma.
Ne consegue che l’attore, in quanto soggetto agli ordinari
criteri sull’onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esone-
rato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo
quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o
la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in
applicazione del principio secondo cui “non egent proba-
tione” i fatti pacif‌ici o incontroversi” (Cass. civ. 15759/14;
conf. da Cass. civ. 13711/14; e Cass. civ.10843/97).
Ciò posto, va rilevato che l’attore, sig. Palazzolo Pietro,
a fronte dell’eccezione sollevata dalla convenuta Vittoria
Assicurazioni S.p.a. (come sopra specif‌icata), non for-
niva alcun elemento probatorio tale da far presumere la
sussistenza, concreta ed attuale, di un danno economico
in capo allo stesso, a seguito del sinistro stradale del 15
settembre 2009, atteso che dalla lettura degli atti di cau-
sa, nonché della sentenza del G.d.p. di Palermo n. 877/11
(passata in giudicato), emergeva per converso che lo stes-
so, avendo concluso un contratto di cessione del credito
con la Multiservice Assistance s.r.l. (poi dichiarato nullo
con sentenza), veniva di fatto risarcito dalla cessionaria
che provvedeva, a proprie spese, sia alla riparazione del
veicolo che alla sostituzione temporanea dello stesso con
altro mezzo di trasporto.
Circostanza che, peraltro, risultava ribadita dallo stes-
so attore in sede di comparsa conclusionale, ove veniva
esplicitata a fortiori la “documentata riparazione del mez-
zo con la produzione delle fatture”.
Né l’attore si dimostrava in grado di provare docu-
mentalmente, ex art. 2697 c.c., di avere restituito il c.d.
quantum debeatur in favore della cessionaria Multiservi-
ce Assistance s.r.l., a titolo di indebito oggettivo (ex art.
2033 c.c.), a seguito della summenzionata pronuncia del
giudice di prime cure.
In tal senso, si ritiene di poter applicare analogicamen-
te alla fattispecie in oggetto il principio giuridico espresso
dalla Suprema Corte in una causa (avente, fra l’altro, quali
protagonisti, un soggetto proprietario di veicolo ed un sog-
getto semplice detentore dello stesso), e che perfettamen-
te si attaglia al caso per cui si controverte: i giudici della
Cassazione, precisano infatti che “in tema di legittimazio-
ne attiva alla domanda di danni derivati da circolazione
stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al
soggetto non proprietario che, per circostanze contingen-
ti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condi-
zione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un
pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal di-
ritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel
potere. A tale scopo non è suff‌iciente la prova dell’esisten-
za d’un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il
proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare
che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta,
sì che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora
risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il
detentore abbia effettivamente erogato l’importo necessa-
rio per la riparazione del veicolo” (Cass. civ. 15458/11).
Per tutti questi motivi, va dichiarato il difetto di legitti-
mazione attiva in capo all’attore, sig. Palazzolo Pietro, con
conseguente rigetto delle sue domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determina-
no, in base ai parametri vigenti, nell’importo di € 1.200,00,
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
21 GENNAIO 2015, N. 6213
EST. DE TOMA – RIC. BRIENZA (AVV. ARCUDI) C. PROVINCIA DI TORINO ED ALTRI
(AVV. GIGLIOTTI)
Responsabilità civile y Animali y Animali selvati-
ci y Responsabilità della P.A. y Danni provocati ad
autovettura dall’attraversamento improvviso di un
cinghiale y Strada mancante di apposita segnaletica
di pericolo.
. Sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. di un co-
mune per i danni provocati ad autovettura dall’attra-
versamento improvviso di un cinghiale su strada di pro-
prietà comunale, qualora sia stata fornita la prova che
il sinistro si è verif‌icato per la mancata predisposizione
da parte del comune della segnaletica di avvertimen-
to relativamente al passaggio di animali selvatici, così
come previsto dall’art. 14 del c.d.s. (nuovo c.s., art. 14;
c.c., art. 14) (1)
(1) Nello stesso senso di cui in massima, v. Cass. civ. 24 aprile 2014,
n. 9276, in questa Rivista 2014, 726 e Giud. pace civ. Firenze 18 no-
vembre 2013, n. 6503, ivi 2014, 438. Si veda, inoltre, la sentenza citata
in parte motiva Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80, ivi 2010, 621, secon-
do cui la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da

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