Giudice di Pace Civile di Palermo sez. Viii, 27 Febbraio 2015

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giur
9/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
essersi trovato, né esso esponente né altri utilizzatori del
veicolo, nel luogo e nelle ore indicate nelle comunicazioni
ricevute e di non aver commesso il fatto, era onere dell’En-
te che ha emesso l’ordinanza, ai sensi dell’art. 6 comma
11 del D.L.vo n. 150/11, provare la responsabilità in capo
all’ingiunto delle condotte allo stesso contestate. Parte
resistente, a prescindere dalle questioni relative alla ef-
fettiva tardiva costituzione oltre il termine perentorio di
dieci giorni stabilito dall’art. 416 c.p.c., norma applicabile
al giudizio in esame in forza del richiamo al rito del lavoro
operato dal primo comma dell’art. 6 del D.L.vo n. 150/11,
non ha in ogni caso prodotto idonea documentazione com-
provante la commissione da parte dell’attuale appellante
delle condotte allo stesso contestate.
Come si legge dalla stessa sentenza emessa dal giudice
di pace, nel giudizio di primo grado non sono stati neppure
prodotti i verbali di accertamento delle infrazioni, verbali
che non risultano allegati alla memoria di costituzione con
il timbro del deposito in data 24 febbraio 2014 presente nel
fascicolo d’uff‌icio del Giudice di pace di Pinerolo (RG n.
2190/13) e sono, al contrario, stati inseriti nel fascicolo
denominato “duplicato del fascicolo di primo grado” pro-
dotto nel presente giudizio da parte convenuta e che,
peraltro, non può essere utilizzato ai f‌ini della decisione
dovendo ritenersi prodotti, seppure tardivamente, dinanzi
al giudice di pace solo i documenti allegati alla memoria
di costituzione presente nel fascicolo d’uff‌icio, memoria
sulla quale è apposto il timbro del deposito avvenuto in
data 24 febbraio 2014 che solo ne attesta la produzione in
giudizio.
Tali documenti, d’altra parte, non possono essere uti-
lizzati nel presente giudizio di appello, ai f‌ini della decisio-
ne, stante il tenore dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.
Deve, allora, concludersi che non avendo il Prefetto
provato la commissione da parte del sig. Testaì Davide
della violazione dell’art. 146 terzo comma C.d.S. per avere
proseguito la marcia nonostante la segnalazione sema-
forica rossa nelle data 19 novembre 2012 e 27 novembre
2012 in Orbassano, via Ghandi 4, in riforma della sentenza
appellata, le ordinanze ingiunzione n. 43924/R//12 ErProv.
e n. 43925/R//12 ErProv. emesse dal Prefetto di Torino in
data 2 settembre 2013 devono essere annullate.
L’accoglimento della censura esaminata assorbe l’esa-
me di tutte le altre censure svolte con il presente appello.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccom-
benza di parte appellata ex art. 91 c.p.c.
Tali spese devono essere liquidate, quanto al primo gra-
do di giudizio, in applicazione del D.M. 140/12 con la dimi-
nuzione massima prevista dallo scaglione di riferimento
atteso il valore della controversia e senza liquidare la fase
istruttoria che non è stata svolta, e secondo il del D.M. n.
55/14 quanto al presente grado esclusa la fase istruttoria
non esperita. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
SEZ. VIII, 27 FEBBRAIO 2015
EST. VITALE – RIC. PALAZZOLO (AVV. BARRALE) C. VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A. (AVV. FIORENTINO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Danni ad autoveicolo y Cessione da parte del pro-
prietario del proprio credito a società che ha prov-
veduto, a proprie spese, alla riparazione del veico-
lo y Legittimazione attiva y Presupposti y Possesso
del veicolo da parte della cessionaria y Suff‌icienza
y Condizioni.
. In tema di legittimazione attiva alla domanda di dan-
ni derivati da circolazione stradale, il diritto al risarci-
mento può spettare anche al soggetto non proprietario
che si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a
condizione che fornisca la dimostrazione di poter ri-
sentire un pregiudizio al suo patrimonio. A tale scopo
non è suff‌iciente la prova dell’esistenza d’un titolo che
obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del
veicolo, ma è anche necessario provare che in base a
quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sì che il
proprietario non possa pretendere d’essere ancora ri-
sarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il
detentore abbia effettivamente erogato l’importo ne-
cessario per la riparazione del veicolo. (Nella fattispe-
cie il proprietario del veicolo aveva ceduto il proprio
credito da sinistro stradale a società che aveva prov-
veduto, a proprie spese, sia alla riparazione del veicolo
che alla sostituzione temporanea dello stesso con altro
mezzo di trasporto) (c.c., art. 2043; c.c., art. 2054; c.c.,
art. 2697) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma a quanto già affermato dalla
S.C. con la pronuncia Cass. civ. 14 luglio 2011, n. 15458, pubblicata
per esteso in questa Rivista 2012, 22.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16 aprile 2014, il sig. Palazzolo citava in giudizio
i predetti convenuti al f‌ine di essere risarcito in merito
ad un incidente stradale verif‌icatosi il 15 settembre 2009.
In tal senso, riferiva di avere, in precedenza, ceduto,
con scrittura privata, il proprio credito da sinistro stradale
alla Multiservice Assistance S.r.l. la quale, come cessiona-
ria, promuoveva un autonomo giudizio nei confronti delle
identiche parti convenute, causa che si concludeva con
sentenza n. 877/11 con cui il Giudice di pace di Palermo
dichiarava nullo il contratto di cessione del credito e,
conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva della
Multiservice Assistance S.r.l.
Si costituiva in giudizio unicamente la Vittoria Assi-
curazioni S.p.a. che eccepiva, fra l’altro, la mancanza di
legittimazione attiva in capo all’odierno attore, in quanto,
agli atti, non sussisteva alcun suo danno economico, con-
seguente al sinistro stradale in oggetto, atteso che - come
emergeva dalla suindicata sentenza (passata in giudica-
to) - “a pagare la riparazione (del mezzo attoreo, n.d.r.),
il...noleggio e la perizia estimativa è stata la Multiservice

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