Giudice di pace civile di Firenze 18 gennaio 2013, n. 304

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
MERITO
sparsa e rimaneva una striscia sui f‌ianchi della rotonda”;
a.d.r.: “La striscia di sabbia/sale era sulla parte esterna
della carreggiata e lì è caduto”. La testimonianza trova pre-
ciso riscontro nelle dichiarazioni rese a verbale dal teste
medesimo alla P.M. di Bruino, confermate sul capo 4) in
sede di escussione testimoniale (doc. 1 parte attrice).
La responsabilità della caduta dell’attore non è dunque
altrimenti riconducibile che alla sabbia, mista sale, pre-
sente sul sedime stradale con striscia laterale di accumu-
lo, non segnalata preventivamente.
Di contro, parte convenuta non offre prova liberatoria
alcuna ex art. 2051 c.c.
Sulla condotta dell’attore, si richiama quanto sopra disa-
minato, con riferimento alla testimonianza resa dal Fiorillo,
precisa e conferente, sulla condotta dell’attore conducente:
“. . . ha perso aderenza, ma era praticamente fermo”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le conte-
stazioni difensive della CTU vanno sollevate nella prima
udienza successiva al deposito della relazione peritale,
risultando tardiva la loro eventuale successiva deduzione,
come in comparsa conclusionale e, se ivi contenute, non
possono essere disaminate dal giudice adito, perché in tal
modo, rimarrebbero sottratte al contraddittorio ed al di-
battito processuale (c.c. n. 9517/2002, n. 7335/2013 e ord.
sez. VI-I n. 20636/2013).
L’attore contestava le risultanze della CTU a verbale di
udienza del 18 settembre 2014.
Di nessuna rilevanza le ipotesi formulate dal CTU, ing.
Moricca sulla condotta dell’attore, per probabile supera-
mento a destra della colonna di autoveicoli, fermi o molto
lenti, che non trova peraltro preciso riscontro probatorio
alcuno e sviluppate in riferimento ad ipotesi ex artt. 141,
144, 148 c.d.s. e 347 reg. att. c.d.s., dunque inconferenti
nella fattispecie.
Rilevano invero le considerazioni del CTU a pag. 28
della relazione peritale sulla responsabilità della Provincia
convenuta, in riferimento a pag. 3 della comparsa di costitu-
zione. È indivisibile che “oltre la carreggiata” e per l’effetto,
con esclusione di responsabilità della convenuta P.A., non
sia neppur ipotizzabile la perdita di controllo dello scooter,
in corrispondenza del marciapiede, primo di cordolo, com-
planare alla carreggiata. Rimane valida la considerazione
del CTU sulla posizione dell’attore, dunque all’interno della
carreggiata, di pertinenza della convenuta P.A.
In ordine al concorso di colpa dell’attore ex art. 1227
c.c., “una volta che il danneggiato abbia provato il danno
subito e la sua derivazione causale dall’illecito, è onere
probatorio del danneggiante dimostrare, che il danno è
stato, pur in parte, prodotto anche dal comportamento del
danneggiato. Ne consegue che chi invoca l’altrui concorso
di colpa deve allegare in modo specif‌ico le circostanze di
fatto, in cui detto concorso di colpa sussisterebbe. Non si
può considerare dunque fondata l’eccezione, generica-
mente enunciata dalla terza chiamata Fata Assicurazioni
S.p.A. e non comprovata.
Fondata è l’eccezione enunciata in via preliminare,
pregiudiziale dalla terza chiamata Moncalieri Servizi Soc.
Coop. in comparsa di costituzione e risposta.
I servizi a cui la stessa è tenuta a provvedere sono quel-
li indicati nel regolamento dell’atto di appalto, allegato e
prodotto dalla parte medesima (docc. 1 e 2 terza chiamata
Moncalieri Servizi Soc. Coop); dunque, la manutenzione
successiva allo sgombero neve ed al trattamento preven-
tivo antigelo e/o la pulizia delle strade non sono ricom-
prese nel contratto di appalto, non sono ivi previste.
In riferimento all’art. 2051 c.c. ed a titolo di responsa-
bilità extracontrattuale, non è ravvisabile l’elemento co-
stitutivo della custodia in capo alla parte medesima.
In ordine al quantum debeatur, si ritengono condivisibili
le conclusioni del CTU che ritiene le voci di danno, indicate
nel preventivo, congrue ai danni riscontrati sul motoveico-
lo ed ai prezzi di listino delle case costruttrici con quelli di
mercato, tranne per le ore di manodopera, contenute nel
numero di cinque ad euro 30/H l’una (euro 150,00). Sul
quantum debeatur, il danno lamentato è pertanto liqui-
dabile in euro 945,46, oltre IVA; oltre interessi legali dalla
data sinistro al saldo e rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate ex art. 4 D.M. n. 55/2014, della
natura ed importanza della causa e del decisum (C.C., sez.
II, n. 3996/2010 e n. 226/2011).
Si pongono def‌initivamente a carico della parte con-
venuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con
separato decreto e come esposti, le spese di CTP allegate
(C.C. n. 9549/2009). (Omissis)
giudiCe di paCe Civile di firenze
18 gennaio 2013, n. 304
est. Magnelli – riC. Claro bus srl C. CoMune di firenze
Limiti alla circolazione y Zona a traff‌ico limita-
to y Accesso e circolazione in ZTL subordinata al
pagamento di una somma y Maggiorazione di tale
somma nei casi di accesso e circolazione abusivi,
oltre alla contestazione della specif‌ica infrazione
di cui all’art. 7 C.d.S. y Natura sanzionatoria di tale
“maggiorazione” y Sussistenza.
. Qualora un Comune abbia istituito, ai sensi dell’art.
7, comma 9, C.d.S., una ZTL “a pagamento”, l’ulteriore
somma richiesta dal medesimo al trasgressore, in caso
di accesso alla stessa senza contrassegno o con con-
trassegno diverso da quello effettivo, ha natura sanzio-
natoria e di essa deve essere previamente informato
l’utente della strada. (nuovo c.s., art. 7)
svolgiMento del proCesso
Con atto depositato tempestivamente, la CLARO BUS
s.r.l. proponeva ricorso avverso provvedimento dirigenzia-
le n. 2011/DD/09509 esecutivo emesso dal Comune di Fi-
renze per violazione dell’art. 17 della delibera della Giunta
Comunale n. 2008/G/00768 del 2 dicembre 2008 relativo al
nuovo disciplinare per la ZTL autobus.
La parte ricorrente con contestuale istanza di sospen-
sione esponeva vari motivi, tra cui:

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