Giudice di pace civile di Torino sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 473
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
Merito
Giudice di pace ciVile di torino
sez. Vi, 2 febbraio 2015, n. 473
est. Volpes – ric. Gariazzo c. prefetto di torino
depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Conducente di ciclomo-
tore non proprietario y Invito ad esibire alla polizia
municipale certificato di assicurazione obbligatoria
y Inottemperanza y Liceità y Ordinanza-ingiunzione
prefettizia y Opposizione y Conseguenze y Annulla-
mento dell’ordinanza-ingiunzione.
. L’invito ad esibire un documento del quale un condu-
cente sia stato trovato sprovvisto all’atto d’un controllo
su strada va necessariamente rivolto al titolare del do-
cumento medesimo, sicchè l’ordinanza-ingiunzione con
la quale il prefetto abbia confermato il verbale elevato
nei confronti di persona diversa dal titolare del con-
tratto assicurativo di cui sia stata richiesta l’esibizione
del relativo contrassegno dev’essere annullata. (nuovo
c.s., art. 180) (1)
(1) Si richiama l’ordinanza Corte cost. 9 luglio 1998, n. 255, in www.
giurcost.org, che, nel dichiarare, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.,
manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art.
196, comma 1, c.d.s., nella parte in cui prevede come unica esimente
la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, ha affer-
mato che “la violazione afferente il mancato possesso della patente di
guida durante la conduzione del veicolo mira a punire il conducente
che sia sprovvisto dell’abilitazione o che non porti con sè il docu-
mento (art. 180, comma 1, c.d.s.), sicchè l’attività successivamente
richiesta (presentazione negli uffici di polizia ed esibizione della
patente: art. 180, comma 8, c.d.s.) può essere svolta solo dal titolare
del documento stesso; mentre il presunto responsabile in solido non
é in condizioni di fornire informazioni in proposito, nè di esibire una
cosa che non gli appartiene e che non é tenuto a detenere”.
sVolGimento del processo e motiVi della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in Cancelleria
Gariazzo Fabrizio ha proposto opposizione avverso l’ordi-
nanza-ingiunzione prot. n. 154685/R/07 VV.UU. TO emessa
dal Prefetto della Provincia di Torino in data 20 maggio
2014, notificata il 25 luglio 2014 all’esito del ricorso ammi-
nistrativo avverso il verbale di violazione n. 24737.08 del
25 luglio 2013 elevato dalla Polizia Municipale di Torino
per la violazione dell’art. 180, comma 8, c.d.s. perché, a sè-
guito di invito, ometteva di esibire presso un ufficio di po-
lizia entro il termine stabilito la documentazione richiesta
con il verbale n. 8/23594 con il quale gli veniva contestato,
nella sua qualità di conducente del veicolo Piaggio C25 tg.
ADREH, di non avere con sé il certificato di assicurazione
obbligatoria di cui veniva intimata l’esibizione.
Evidenziava l’illegittimità dell’atto opposto sotto diver-
si profili sostanziali e procedurali, concludendo per il suo
annullamento. La P.A. depositava gli atti dell’accertamento
e si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso ha per oggetto l’impugnazione dell’ordi-
nanza-ingiunzione prefettizia confermativa del verbale
di violazione n. 24737.08 del 25 luglio 2013 elevato dalla
Polizia Municipale di Torino per la violazione dell’art. 180,
comma 8, c.d.s. perché, a sèguito di invito, il ricorrente,
nella sua qualità di conducente del veicolo Piaggio C25 tg.
ADREH, ometteva di esibire presso un ufficio di polizia,
entro il termine stabilito, la documentazione richiesta
con il verbale n. 8/23594, precisamente il certificato di
assicurazione obbligatoria del veicolo. Secondo quanto
affermato dal ricorrente, il mezzo sarebbe di proprietà
di Cerevico Simonetta (ovvero di Pugno Umberto, come
dichiarato all’atto della contestazione immediata); tale
affermazione non è stata superata da prova contraria da
parte dell’Amministrazione e quindi deve ritenersi pacifi-
ca tra le parti ex art. 115 c.p.c. Il trasgressore lamenta di
essere stato sanzionato ulteriormente (oltre la sanzione
di cui all’art. 180, comma 7, c.d.s. correttamente inflitta al
momento della contestazione immediata perché guidava il
ciclomotore circolando non accompagnato dal certificato
di assicurazione obbligatoria) anche ai sensi dell’art. 180,
comma 8, c.d.s. e ciò ingiustamente, atteso che, non es-
sendo, egli, proprietario del ciclomotore, il contrassegno
assicurativo non era nella sua disponibilità e quindi egli si
trovava impossibilitato ad ottemperare.
Il rilievo è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Appare del tutto illogico ritenere che il conducente
non proprietario del veicolo sia in condizione di tenere
una condotta che potrebbe rivelarsi “impossibile” (“ad
impossibilia nemo tenetur”), perché il contrassegno as-
sicurativo potrebbe verosimilmente non essere nella sua
disponibilità, trattandosi di fatto che sfugge al suo con-
trollo, alla sua effettiva possibilità di intervento, sì da
parificarsi alla forza maggiore: infatti, solo il proprietario
del veicolo potrà essere logicamente tenuto all’esibizione,
cioè all’attività successivamente richiesta (presentazione
negli uffici di polizia ed esibizione della patente: art. 180,
comma 8, c.d.s.) in quanto può essere svolta solo dal titola-
re del documento stesso, mentre il presunto responsabile
in solido non è in condizioni di fornire informazioni in pro-
posito, né di esibire una cosa che non gli appartiene e che
non è tenuto a detenere; una lettura costituzionalmente
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