Giudice di pace civile di Latisana 25 marzo 2014, n. 45

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
trIbunale cIvIle dI torIno
sez. III, 24 marzo 2014, n. 27149
pres. latella – est. latella – rIc. cIanchI (avv. ceccantI) c. prefetto dI
torIno (avv. gen. stato)
Patente y Guida senza patente y Incauto aff‌idamen-
to del veicolo y Contestazione congiunta y Incom-
patibilità y Contestazione del verbale nei confronti
di soggetto che non sia stato parte del processo y
Fattispecie in tema di guida senza patente e pre-
sunta violazione dell’art. 116, comma 12, c.d.s. con
estensione dell’addebito a parente dell’imputato,
che pur non sia stato parte del processo.
. Al soggetto accusato di aver guidato un veicolo senza
aver mai conseguito la patente non può essere contem-
poraneamente contestata la violazione del comma 12
dell’art. 116 C.d.S. per incauto aff‌idamento del mede-
simo, ed è improponibile la richiesta dell’amministra-
zione opposta di confermare l’addebito nei confronti di
diverso soggetto (nella specie, la madre del conducen-
te) che non sia stato parte del processo. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 116; c.p., art. 110) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti. Per la conf‌igurazione del concorso tra il reato di guida
senza patente e l’illecito amministrativo dell’incauto aff‌idamento del
veicolo si veda Cass. pen., sez. IV, 12 agosto 2009, n. 32900, in questa
Rivista 2011, 950. In merito alla carenza di motivazione della senten-
za cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 1981, n. 9108, ivi 1982, 292.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
Parte appellante ha chiesto di annullare il verbale n.
221309028 elevato il 2 luglio 2011 dalla Tenenza Carabi-
nieri di Settimo Torinese, stante il difetto di legittima-
zione passiva dell’appellante, con riforma della sentenza
impugnata, evidenziando che in tale impugnato verbale
al sig. Cianchi Federico era stata ascritta personalmente
la violazione di cui all’art. 116 comma 12 del C.d.S., pur
essendo il Cianchi conducente del veicolo e quindi non
potendo rispondere della violazione dell’art. 116 comma
12 del C.d.S. per incauto aff‌idamento del veicolo (tenuto
anche conto che con separato verbale gli veniva conte-
stata la violazione - incompatibile con la precedente - di
guida senza patente). Pertanto l’appellante evidenzia con-
divisibilmente e con logica argomentazione nei motivi di
appello che erroneamente il Giudice di Pace ha respinto il
ricorso di primo grado, a prescindere dalla richiesta della
Prefettura di Torino di confermare il verbale nei confronti
di altro soggetto (la signora Alessandra Di Sabatino, ma-
dre dell’incolpato) che non era parte del processo.
Inoltre parte appellante nei motivi di appello sostiene
che la sentenza sia nulla per difetto di motivazione.
Ritiene il Giudice sottoscritto che effettivamente la
sentenza è totalmente priva della motivazione e - a dire il
vero - neanche richiama specif‌icamente per relationem la
motivazione di altri atti: infatti l’unica motivazione - peral-
tro tautologica e totalmente generica e priva fra l’altro di
ogni richiamo fattuale - è la seguente: “Il ricorso non è
fondato e non può essere accolto perché privo di pregio
giuridico; tuttavia, in parziale accoglimento dell’istanza
subordinata del ricorrente, si decide come da dispositivo”.
Trattasi di motivazione totalmente generica e gravemente
tautologica, se non più propriamente inesistente .
Quanto alla ingiustif‌icata conferma del verbale, è fon-
dato il motivo di appello in quanto è testuale in verbale
oggetto di ricorso che al sig. Federico Cianchi in qualità di
trasgressore e alla madre in qualità di obbligata in solido
(vedi anche le f‌irme in calce sotto le apposite diciture)
sia stata contestata la violazione di cui all’art. 116 comma
12 del C.d.S. perché “avendo la materiale disponibilità del
predetto veicolo, ne consentiva la guida a persona che non
aveva conseguito la patente di guida”, pur essendo invece
Cianchi Federico pacif‌icamente e incontestatamente il
conducente (come risulta anche dall’altro verbale redat-
to) e quindi non potendo rispondere della violazione del-
l’art. 116 comma 12 del C.d.S. per incauto aff‌idamento del
veicolo ma solo di quella incompatibile con la precedente -
di guida senza patente. Pertanto è del tutto condivisibile il
motivo di appello laddove si evidenzia che erroneamente il
Giudice di Pace ha respinto il ricorso di primo grado e che
non era accoglibile la (confusa e inammissibile) richiesta
della Prefettura di Torino in primo grado di confermare il
verbale nei confronti di altro soggetto (e cioè la signora
Alessandra Di Sabatino, madre dell’incolpato) che non era
parte del processo: tale richiesta era al di fuori fra l’altro
di ogni principio giuridico in materia di contraddittorio.
Pertanto l’appello è pienamente accoglibile e deve
- vista la soccombenza di parte convenuta - disporsi il
pagamento da parte della convenuta e in favore di parte
appellante del contributo unif‌icato di primo grado (in
primo grado il Cianchi si difendeva in proprio, donde
deve liquidarsi solo la spesa del contributo di primo gra-
do) nonché delle spese di lite del giudizio di appello in
favore dell’appellante, con distrazione delle spese di lite
in favore del difensore che l’ha chiesta (sulla suff‌icienza di
tale istanza cfr. Cass. 8085/06). Si liquidano le spese come
da dispositivo, visti i parametri e la notevole semplicità
della causa che giustif‌ica la liquidazione di somme di poco
superiori ai minimi, visti i parametri e in particolare l’as-
soluta semplicità delle fasi e particolarmente della fase
istruttoria e decisoria. (Omissis)
gIudIce dI pace cIvIle dI latIsana
25 marzo 2014, n. 45
est. culurcIello – rIc. macolIno (avv. gabrIottI) c. autovIe venete s.p.a.
(avv.tI mIorIn e del sal)
responsabilità civile y Cose in custodia y Strade y
Sinistro causato dalla presenza di un cane in auto-
strada y Responsabilità dell’ente gestore dell’auto-
strada y Sussistenza y Limiti.
. Sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente ge-
store di autostrada per i danni provocati ad autoveicolo
dalla collisione con cane randagio introdottosi sulla
sede stradale in un tratto privo di recinzione, salvo

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