Decreto del giudice delegato del deposito di riparto finale (art. 117 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 325

Tribunale civile di . . . Sezione fallimentare

Il giudice delegato, letto il progetto di riparto finale che precede; visto il parere del comitato dei creditori; considerato che nessuna variazione si rende necessario apportare a tale progetto; letto l'art. 117 L. F.

Ordina il deposito in cancelleria del progetto di cui sopra .

Dispone che il curatore ne dia immediato avviso a tutti i creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra modalit‡...

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