F Giud. pace civ. Torino, ord. 21 ottobre 2011, Castaldo c. Uniqa Protezione Spa ed altro

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
ORD. 21 OTTOBRE 2011
EST. POLOTTI DI ZUMAGLIA – RIC. CASTALDO (AVV. PERRINI) C. UNIQA
PROTEZIONE SPA ED ALTRO (AVV. FORMICA)
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Danno biologico
y Criteri di determinazione y Art. 139 cod. assic. y
Violazione degli articoli 2, 3, 24 e 76, Cost. y Que-
stione rilevante e non manifestamente infondata di
legittimità costituzionale.
. E’ rilevante e non manifestamente infondata, in rife-
rimento agli articoli 2, 3, 24 e 76, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 139 D.L.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209, sia nella parte in cui f‌issa una tabella
inderogabile per il risarcimento del danno biologico,
sia nella parte in cui limita ad una percentuale pre-
stabilita la possibilità per il giudice di procedere all’au-
mento del valore del risarcimento non consentendo, in
tal modo, un’adeguata personalizzazione del singolo
danno. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139) (1)
(1) Si richiama in argomento la recente sentenza Cass. civ. 7 giugno
2011, n. 12408, in questa Rivista 2011, 674, che ha evidenziato come
nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri sta-
biliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226
c.c. debba garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostan-
ze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi
analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni
identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esami-
nati da differenti Uff‌ici giudiziari. Secondo la S.C. tale uniformità di
trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione pre-
disposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso
sul territorio nazionale - ed al quale, in applicazione dell’art. 3 Cost.,
si riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di
cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto
circostanze idonee a giustif‌icarne l’abbandono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
- con atto di citazione notif‌icato il 26 marzo 2009 il
sig. Castaldo Davide conveniva in giudizio la Uniqa As-
sicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni alla
persona patiti a seguito di incidente stradale verif‌icatosi
il 31 gennaio 2008; asseriva l’attore che in tale data era
trasportato sulla Lancia Y targata CS965AF di proprietà
e condotta dal sig. Arcuri Teo assicurata per la responsa-
bilità civile obbligatoria dalla Uniqa Assicurazioni s.p.a.,
e che detto veicolo veniva urtato dalla Fiat Tipo targata
TO41297R di proprietà del sig. Barbagiovanni Luca ed
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla
Reale Mutua Assicurazioni;
- all’udienza di comparizione il G.d.P. rilevava la neces-
sità di integrare il contraddittorio nei confronti del vettore
che veniva quindi evocato in giudizio dalla difesa attorea
senza che peraltro esso vettore provvedesse a costituirsi
in giudizio alla successiva udienza, per cui verif‌icata la
presenza delle condizioni di legge ne veniva dichiarata la
contumacia; sempre all’udienza di comparizione la difesa
attorea dichiarava che per mero errore aveva evocato in
giudizio l’Uniqa Assicurazioni s.p.a. omettendo l’esatta sua
denominazione di Uniqa Protezione e quest’ultima si co-
stituiva regolarmente in giudizio alla successiva udienza
dichiarando in sostanza di assumere la gestione della lite
in luogo di Uniqa Assicurazioni s.p.a che veniva quindi
estromessa dal giudizio;
- espletate le prove ammesse, le parti all’udienza del 19
ottobre 2009 precisavano le conclusioni e chiedevano che
la causa venisse trattenuta a sentenza; la difesa attorea
chiedeva in via preliminare, ritenuta la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 139 D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209
in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24 e 32 della Costitu-
zione, sospendersi il giudizio e disporre l’immediata tra-
smissione degli atti alla Corte Costituzionale cui questo
giudice provvedeva con ordinanza del 30 novembre 2009,
iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2010 e pubblicata
sulla Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica n. 35 prima serie
speciale, dell’anno 2010;
- la Corte Costituzionale con ordinanza n. 157 depo-
sitata il 28 aprile 2011 dichiarava manifestamente inam-
missibile la questione di legittimità costituzionale così
sollevata precisando: “che nell’ordinanza di rimessione è
da rilevare una insuff‌iciente descrizione della fattispecie
concreta che non consente un’adeguata valutazione del-
l’effettiva rilevanza della questione, dal momento che il
rimettente, nel lamentarsi del fatto che la norma impu-
gnata non consente l’integrale risarcimento del danno
non patrimoniale subito dal danneggiato, non indica l’età
di quest’ultimo (art. 139, comma 1, lettera a), non spiega
quale danno ha subito, non indica quale decreto ministe-
riale intenda applicare (art. 139, comma 5), non enuncia
l’entità del risarcimento del danno che sarebbe liquidato
facendo applicazione del D.M. rilevante, non chiarisce
se tale importo sia aumentabile di un quinto (art. 139,
comma 3), non enuncia le ragioni per cui tale somma non
sarebbe suff‌iciente malgrado tale aumento, non esplicita,
inf‌ine, quale somma sarebbe corretta per risarcire com-
pletamente il danno alla persona;che siffatte omissioni,

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