F Giud. pace civ. Torino, 23 settembre 2011, n. 8305, Società Kinetica di Savio Giuseppe & C. snc c. Prefettura di Torino

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giur
MERITO
toponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la
sospensione, in via cautelare, della patente f‌ino all’esito
dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e
con le modalità indicate nel regolamento”.
Ebbene, il regolamento ovvero il D.P.R. n. 495/1992,
all’art. 380, in ordine a detti termine e modalità, dopo aver
previsto che la visita medica debba “essere disposta nel
più breve tempo possibile e comunicata all’interessato
entro trenta giorni dalla data del certif‌icato emesso dai
centri di cui al comma 2” dell’art. 187 C.d.S., come di fatto
avvenuto, sancisce che “Il prefetto, nel provvedimento con
il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica
prevista dall’art. 119 comma 4 lett. c) del codice, f‌issa il
termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, ter-
mine che non deve superare i sessanta giorni”.
Il successivo comma 3 dell’art. 380 cit. disciplina, poi,
i conseguenti provvedimenti del prefetto a seconda che
l’esito della visita medica sia stato positivo o negativo.
Ne risulta, pertanto, una regolamentazione compiuta
e coerente con detta f‌inalità cautelare del provvedimento
prefettizio di sospensione come oggi disciplinato dall’art.
187 comma 6 C.d.S..
La funzione principale di detto provvedimento è da
rinvenirsi, fondamentalmente, invero, nell’esigenza di
privare il soggetto che si sia reso responsabile, perlomeno
“prima facie”, di un fatto reato collegato alla violazione di
norme sulla circolazione stradale, di poter ancora e nuo-
vamente costituire un pericolo per la circolazione e per la
pubblica incolumità.
Detta misura, necessariamente preventiva rispetto
all’accertamento dell’ascritto illecito penale, essendo ben
distinta e autonoma nei presupposti oltre che sul piano
delle f‌inalità e degli effetti, rispetto alla sanzione acces-
soria, irrogata dal Giudice penale a seguito dell’accerta-
mento del reato, è strumentale e teleologica, dunque, alla
tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico, in
relazione ad un’attività, quella appunto della guida, che
già di per sé si appalesa come potenzialmente pericolosa.
Ne deriva che la disposta sospensione per tredici mesi
della patente di guida, ai sensi dell’art. 223 comma 1 C.d.S.,
in aggiunta a quella di cui all’art. 187 comma 6 C.d.S. da
quando, con le modif‌iche introdotte dall’art. 5 del D.L n.
151/2003 conv., con modif‌icazioni, nella L. n. 214/2003,
anche tale sospensione è disposta automaticamente, non
essendo più rimessa alla discrezionalità del prefetto, non
ha alcun valido fondamento giuridico.
La disposizione applicata dal prefetto, invero, ossia
l’art. 223 comma 1 C.d.S., che prevede il necessario ritiro e
la sospensione della patente sino a due anni nelle “ipotesi
di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente
di guida”, deve intendersi norma generale e residuale ri-
spetto alle ipotesi già compiutamente disciplinate quale,
per l’appunto, l’art. 187 C.d.S. che, pertanto, per il princi-
pio di specialità, devono trovare immediata ed esclusiva
applicazione.
La diversa opzione seguita dall’Amministrazione oppo-
sta, ossia la contestuale applicazione dell’art. 187 comma
6 C.d.S. e dell’art. 223 comma 1 C.d.S., conduce a risultati
illogici oltre che iniqui consentendo, da una parte, la resti-
tuzione della patente nel caso di esito positivo della visita
medica e, dall’altra, la sospensione della patente per un
periodo, comunque, predeterminato, di tredici mesi.
Con tutta evidenza, quest’ultima misura si atteggereb-
be come una mera sanzione, assumendo una connotazione
estranea, pertanto, alla f‌inalità perseguita dal legislatore,
def‌inita espressamente cautelare dall’art. 187 comma 6
C.d.S., e ritenuta tale per pacif‌ica giurisprudenza di legit-
timità (cfr, ex plurimis, Cass. 12898/2010; Cass. 6639/2002;
Cass. 15510/2001; Cass. 4006/1999, Cass. 11951/1999, Cass.
11377/1999, Cass. 12830/1999, Cass. 13461/1999) e costi-
tuzionale (cfr. ord. 245/2000; ord. 235/1998; ord. 380/1998;
ord. 170/1998; ord. 169/1998; ord. 168/1998; ord. 167/1998;
ord. 194/1996; ord. 389/1987; sent. 6/1962), dall’art. 223
C.d.S..
Ciò dedotto, considerata l’insanabile contraddizione
contenuta nell’ordinanza impugnata, la stessa va annul-
lata.
L’accoglimento di detto motivo di ricorso esime dal-
l’esame dei rimanenti.
Vi sono giusti motivi, in ragione del complesso quadro
normativo e giurisprudenziale “in subiecta materia”, per
compensare integralmente fra le parti le spese di causa.
(Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
23 SETTEMBRE 2011, N. 8305
EST. BRUSCHI – RIC. SOCIETÀ KINETICA DI SAVIO GIUSEPPE & C. SNC C.
PREFETTURA DI TORINO
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Prov-
vedimento prefettizio di individuazione delle stra-
de ove installare le apparecchiature y Inclusione di
strada non conforme alle caratteristiche imposte
dalla legge y Disapplicazione da parte del giudice
ordinario y Ammissibilità.
. È illegittimo il rilevamento a distanza ex art. 4 L.168/02
effettuato su una strada urbana non appartenente alla
categoria delle strade urbane di scorrimento, e, ciò, a
prescindere dal suo inserimento nell’elenco che il pre-
fetto predispone ai sensi della precitata norma, poiché
il potere discrezionale di tale autorità, insindacabile
dal giudice ordinario, è tuttavia circoscritto, per legge,
a tali categorie di strade, di tal che, in siffatta situazio-
ne, il relativo decreto può comunque essere disapplica-
to in via incidentale. (nuovo c.s., art. 2; d.l. 20 giugno
2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) La sentenza in epigrafe conferma l’indirizzo tracciato da Cass.
civ. 6 aprile 2011, n. 7872, in questa Rivista 2011, 798, secondo la
quale “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade
lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche
per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immedia-
to del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto legge 20 giugno
2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla
legge mediante rinvio alla classif‌icazione di cui all’art. 2, commi
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012

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