Regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica.

Titolo I Gioco del Bingo con interconnessione telematica IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (d'ora in poi: AAMS); Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi: regolamento di gioco); Considerata la necessita' ed opportunita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento di gioco, in materia di interconnessione telematica del gioco Bingo;

Decreta

Art. 1.

Ambito e finalita' 1. Il presente decreto disciplina il gioco del Bingo effettuato con apposita connessione telematica tra le sale (d'ora in poi: modalita' telematica).

Art. 2.

Cartelle 1. Il gioco con modalita' telematica avviene utilizzando cartelle in formato elettronico (d'ora in poi: cartelle elettroniche) emesse da AAMS, ad eccezione della tipologia di gioco di cui al titolo III, capo II.

Art. 3.

Tipologie 1. Le tipologie del gioco del Bingo con modalita' telematica sono

a) tipologia Bingo nazionale (d'ora in poi: Bingo nazionale) con partita gestita da AAMS, alla quale partecipano simultaneamente tutte le sale Bingo (d'ora in poi: sale); b) tipologia Bingo intersala (d'ora in poi: Bingo intersala), con partita gestita da una sala denominata sala-master alla quale si collegano altre sale; c) tipologia Bingo elettronico (d'ora in poi: Bingo elettronico) caratterizzato da una partita gestita da AAMS, alla quale le sale partecipano simultaneamente su base volontaria. In questa tipologia i partecipanti al gioco utilizzano postazioni di gioco munite di terminali elettronici.

Art. 4.

Sistema informatico di sala e modalita' di colloquio tra sistemi 1. Con successivo decreto, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del sistema informatico di sala di cui all'art. 11 del regolamento di gioco, nonche' i protocolli di comunicazione che stabiliscono le modalita' di colloquio tra la sala ed il sistema informatico di AAMS.

Art. 5.

Sessione di gioco e palinsesto 1. Le partite di Bingo con modalita' telematica, avvengono all'interno di sessioni di gioco identificate da una o piu' partite in sequenza effettuate con la stessa modalita', tipologia e categoria.

2. Il palinsesto e' una comunicazione periodica in cui sono riportate tutte le informazioni relative alle sessioni di gioco. Le informazioni riportate nel palinsesto inoltre riguardano

a) il calendario delle partite per tutto il periodo di validita' del palinsesto; b) tutti i parametri necessari per la gestione delle partite; c) i prezzi delle cartelle per partita; d) i parametri per la determinazione dei premi e la loro modalita' di assegnazione, in conformita' a quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per le tipologie di gioco di cui al titolo II e IV, AAMS comunica il palinsesto alle sale. Per la tipologia di gioco di cui al titolo III, il palinsesto e' comunicato dalla sala-master ed e' approvato da AAMS.

4. Le sale, sulla base dei palinsesti ricevuti, formano il proprio palinsesto di sala riguardante tutte le attivita' di gioco offerte, comprese anche le sessioni di Bingo disciplinato dal regolamento di gioco, lo comunicano ad AAMS ed ai partecipanti al gioco.

5. AAMS, con successiva circolare, definisce la durata e le modalita' di formazione e comunicazione dei palinsesti.

Titolo II Tipologia Bingo nazionale Art. 6.

Soggetti 1. I soggetti sono

a) AAMS che controlla il gioco e gestisce le partite alle quali partecipano le sale; b) le sale che partecipano alle partite.

Art. 7.

Elementi 1. Gli elementi, oltre a quelli specificati nell'art. 2, lettere b) e c), del regolamento di gioco, sono

a) le cartelle elettroniche trasmesse da AAMS a ciascuna sala che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore bianco. Nel decreto di cui all'art. 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonche' le modalita' di gestione delle cartelle; b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS, per l'estrazione dei numeri anche con modalita' informatica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di gioco.

Art. 8.

Sistema informatico di sala 1. Il sistema informatico di sala e' integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art.

4, in modo da assicurare

a) il colloquio in tempo reale con AAMS; b) la gestione delle cartelle elettroniche.

Art. 9.

Norme generali 1. Regole sulla sessione di gioco

a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre tipologie e modalita'; b) le sale hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco.

2. Vendita delle cartelle

a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco; b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto da AAMS nel palinsesto e trasmette, ad AAMS, prima dell'inizio della partita i dati identificativi delle cartelle vendute. Le cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al termine della sessione.

3. Comunicazioni

a) AAMS comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 11. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente

a) AAMS effettua le operazioni di estrazione e trasmette simultaneamente alle sale ogni numero estratto. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco; b) il gioco viene interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 11; c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette ad AAMS i dati identificativi di tale cartella ai fini della verifica e della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, AAMS da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d).

Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11, comma 2, lettera e), AAMS invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita; d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d), nonche' i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 10.

Prezzi delle cartelle 1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto da AAMS tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzo di euro 5,00.

Art. 11.

P r e m i 1. I premi sono: la cinquina, il Bingo nazionale, il premio speciale Bingo accumulato ed il Bingo di sala.

2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle

a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 4; b) al Bingo nazionale e' attribuito un valore compreso tra 15 e 40; c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio Bingo accumulato, e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e); d) al Bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio Bingo nazionale, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia e' definito da AAMS ed e' compreso tra 30 e 48; e) al bingo di sala e' attribuito un valore percentuale compreso tra 15 e 35. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala in cui viene assegnato il Bingo nazionale assegna allo stesso vincitore anche il Bingo di sala.

3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale dell'introduzione del bingo nazionale, e' obbligata ad anticipare al fondo, di cui al precedente comma 2, lettera c), un importo massimo di euro 2000.

Art. 12.

Pagamento delle vincite 1. Il pagamento del premio bingo di sala e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.

2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla...

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