DECRETO 6 settembre 2010 - Modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino. (10A11574)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010, con i quali l'associazione «Aequitas A.D.R.» con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, e' stata iscritta al n. 5 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80009.E con la quale l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas A.D.R.», chiede l'inserimento di 147 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente...

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