PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003 - Gestioni patrimoniali individuali e collettive garantite

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  1. L'elevata volatilita' che ha caratterizzato l'andamento dei mercati azionari negli ultimi anni ha favorito la richiesta, da parte degli investitori, di schemi di investimento che assicurino la tutela del capitale investito e/o un rendimento minimo di quest'ultimo.

    In tale contesto, sono state portate all'attenzione della Banca d'Italia nuove forme di contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento che prevedono, collegato alla gestione, un impegno contrattuale a corrispondere a una certa data una somma equivalente al capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, qualora il valore corrente degli strumenti finanziari nei quali e' stato investito il patrimonio sia inferiore all'ammontare dell'impegno assunto (c.d. "gestioni patrimoniali garantite"). Tale impegno - assunto da parte del gestore o di un soggetto terzo - puo' rivestire diverse forme, tra cui l'emissione di strumenti finanziari derivati (ad esempio, un'opzione put sul patrimonio gestito) In relazione alle predette caratteristiche, le "gestioni patrimoniali garantite" si distinguono dagli schemi di investimento che minimizzano, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione (consistenti anche nell'immissione nei portafogli gestiti di prodotti derivati), la probabilita' di perdita del capitale investito. Questi ultimi schemi (c.d. "gestioni a capitale protetto") possono essere ricondotti nelle ordinarie gestioni, individuali o collettive, che gli intermediari abilitati possono liberamente offrire, nel rispetto della disciplina in materia di attivita' di gestione.

  2. Cio' premesso, si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla possibilita' per gli intermediari abilitati di offrire "gestioni patrimoniali garantite".

    Con riferimento alle gestioni su base individuale, si osserva che la presenza di un impegno alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo non altera di per se' la funzione del contratto di gestione, che si connota principalmente per la finalita' di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dell'attivita' di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari. Tale impegno, infatti, rappresenta una pattuizione collegata al contratto di gestione, che non fa venire meno l'obbligo del gestore di eseguire con la dovuta diligenza il contratto.

    Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alle "gestioni patrimoniali garantite" di tipo collettivo: l'esistenza

    del menzionato impegno in relazione all'investimento in un OICR non incide sulla struttura dell'organismo, sulle norme di contenimento e frazionamento del rischio a esso applicabili o sulle regole di comportamento a cui la societa' di gestione deve attenersi; detto impegno, invece, incide sulle caratteristiche complessive dell'operazione, delineando il livello teorico di rischio per l'investitore.

  3. L'impegno a restituire il capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo riveste uno specifico rilievo ai fini prudenziali, comportando l'assunzione di rischi di mercato (cfr. l'acclusa nota tecnica). A tal riguardo, occorre distinguere a seconda che l'"impegno" nei confronti dell'investitore sia assunto

    da un soggetto terzo rispetto al rapporto di gestione ovvero dallo stesso soggetto gestore.

    Nella prima ipotesi, il richiamato "impegno" e' assunto da un soggetto terzo a cio' abilitato. In tal caso, il gestore, rimanendo estraneo all'impegno del "garante", non assume alcun obbligo diretto, ne' rischi diversi da quelli...

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