Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3 e 3-bis, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua

CIRCOLARE 22 dicembre 1998, n. 139 /98.

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3 e 3-bis , della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

  1. Finalita' generali.

    Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 3 e 3-bis, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerate le circolari applicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174, del 23 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997, e n. 37 del 19 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1998 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196, del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende implementare il programma di azioni gia' avviato valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale.

    Per attivita' di formazione professionale continua, nella presente circolare, si intendono quelle attivita' rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, alle quali il lavoratore puo' partecipare anche per autonoma scelta, ovvero quelle predisposte dalle aziende, al fine di adeguare o di elevare le professionalita' e competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

    I progetti da realizzare, con priorita' per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito indicate.

  2. Azioni di sistema.

    Tenuto conto della persistente validita' delle scelte operate in sede di definizione dei 5 temiobiettivo oggetto dell'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1998, e della qualita' riscontrata nei progetti valutati ai sensi dell'avviso stesso, 30 miliardi di lire sono destinati al finanziamento di iniziative gia' presentate alla data del 15 luglio 1998, seguendo la graduatoria approvata per i diversi temiobiettivo.

    Le risorse aggiuntive sono distribuite, indicativamente, tra i 5 temiobiettivo, come segue: tema obiettivo 1: lire 3 miliardi; tema obiettivo 2: lire 12,5 miliardi; tema obiettivo 3: lire 10,5 miliardi; tema obiettivo 4: lire 1 miliardo; tema obiettivo 5: lire 3 miliardi.

    La lista dei progetti ammessi a finanziamento sara' disposta con apposito decreto.

  3. Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege n. 40/1987, art. 1.

    Nell'ambito del presente provvedimento, cosi' come stabilito dal comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9, della legge n. 236/1993, istituito con decreto del dirigente generale dell'UCOFPL n. 418/V/97 del 10 novembre 1997, le azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege n. 40/1987, non sono previste.

  4. Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati.

    Per azioni formative aziendali si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

    Per azioni di formazione individuale si intendono gli interventi sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome.

    4.1. Risorse.

    Per la realizzazione delle azioni sopra individuate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartisce tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, pari a 198 miliardi di lire, secondo quanto stabilito nell'allegato 1.

    Limitatamente alle regioni interessate all'attuazione del quadro comunitario di sostegno dell'Obiettivo 1, le risorse finanziarie eventualmente non utilizzate entro novanta giorni dalla data indicata al successivo punto 4.7 verranno ridistribuite secondo le proposte del coordinamento interregionale lavoro e formazione professionale.

    4.2. Destinatari.

    Sono destinatari finali delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993 e che versano all'INPS, nella misura dello 0,30% del monte salari, i contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975.

    4.3. Contenuti degli interventi formativi.

    Le azioni formative intraprese dalle aziende devono avere come obiettivi l'aumento della competitivita' dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della: qualita'; innovazione tecnologica ed organizzativa; sicurezza e protezione ambientale.

    Gli interventi devono essere attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali.

    4.4.Tipologie di progetto, soggetti presentatori e contributi previsti.

    1. Progetti aziendali.

      Le imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2. possono presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri dipendenti secondo le procedure indicate al punto 4.6.

      I progetti vengono presentati alle regioni, o alle province autonome, dall'impresa direttamente o tramite organismi di formazione, associazioni di categoria, enti bilaterali.

      Il contributo pubblico accordato alla singola azienda non puo' superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di piu' progetti aziendali o nel caso in cui i lavoratori dell'impresa partecipino anche a progetti pluriaziendali. Tale importo e' comprensivo di I.V.A., se dovuta.

      Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo globale del progetto.

    2. Progetti pluriaziendali presentati da PMI.

      Le piccole e medie imprese (1), cosi' come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato del 18 settembre 1997 ''Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1...

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