PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002 - Concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10-bis, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, cosi' come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del rego-lare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari; Visto l'art. 10-bis, comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato puo' avvalersi di un ente esterno; Considerata l'opportunita' di conferire in concessione il relativo servizio in ragione dell'elevato impatto sotto il profilo organizzativo che comporterebbe l'esercizio diretto; Considerata l'estrema urgenza di provvedere, atteso che la struttura ed il funzionamento dell'archivio informatizzato sono stati disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 7 novembre 2001, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002 e che l'entrata in funzione dello stesso archivio e' prevista, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del citato decreto legislativo n.

507/1999 nonche' dell'art. 17, comma 1, del suddetto regolamento ministeriale, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo regolamento, vale a dire a far data dal 4 giugno 2002; Considerato che la realizzazione e l'avvio dell'archivio nei tempi prescritti, nonche' l'esercizio del servizio postulano specifiche ed elevate professionalita' sia in ragione della rilevanza delle funzioni e dell'attivita' che il concessionario e' chiamato a svolgere per consentire il funzionamento del nuovo sistema di prevenzione e repressione dell'emissione illecita di assegni, sia in ragione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati, spettante al concessionario in virtu' del disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 10-bis, legge n. 386/1990, secondo il quale il responsabile del trattamento dei dati, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; Considerata l'elevata competenza di cui la Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. ha dato prova nell'ambito del sistema finanziario e dei...

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