DECRETO 14 gennaio 2013 - Modifica dell'articolo 18 del Regolamento interno. (13A00829)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la delibera in data 5 dicembre 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modifi cato l'art. 18 del Regolamento interno;
Decreta: La modifica dell'art. 18 R.I. nei termini di seguito indicati. Art. 18 Rilascio di copia degli atti 1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica. 2. Ai sensi dell'art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso: a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
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i documenti che riguardino la tutela dell'ordine pubblico, l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
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i documenti che riguardino la sicurezza personale dei magistrati;
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i documenti che riguardino la sfera sanitaria delle persone;
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i documenti concernenti la sfera privata delle persone;
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i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti;
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i documenti attinenti alla dispensa dal servizio. 3. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 4. La prevalenza dell'accesso difensivo sul diritto alla riservatezza va verificata in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso. 5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta consiliare sono autorizzati dal...
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