Decisione 4 gennaio 2001 del garante per la protezione di dati personali in tema di fotografie condominiali e dati personali

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In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot‡, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Rodolfo Digregorio nei confronti del sig. Elio Baudolino;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Premesso:

  1. - Il ricorrente ha rivolto una richiesta alla sig.ra Elena Caveglia - fotografa professionista - e al sig. Elio Baudolino - persona nel cui interesse sono state riprese alcune fotografie - per avere copia ´dei rullini scattati, oppure la consegna della busta con i negativiª, nonché per ottenere spiegazioni sulle finalit‡ di un ´servizio fotograficoª che sarebbe stato realizzato riprendendo la parte esterna della propria abitazione.

    Non avendo ricevuto risposta a tale richiesta, che nel ricorso viene collegata all'art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorrente si Ë rivolto al Garante ai sensi dell'art. 29 della medesima legge, precisando di non essere stato informato delle finalit‡ perseguite con il servizio, né di aver prestato consenso. Ha chiesto quindi a questa autorit‡ di obbligare il sig. Baudolino ´a motivare il suo comportamento e a prevenire il ripetersi di tale situazione, nonché a consegnare le fotografie scattate e i negativi relativi, al fine di far cessare il trattamento dei propri dati personaliª.

    Il sig. Baudolino ha inviato poi una memoria nella quale ha precisato che intendeva documentare lo stato dei luoghi oggetto di una controversia giudiziaria, con particolare riferimento allo stato di alcune grondaie e di scarichi di acque piovane, e che il trattamento dei dati rientra previsione di cui all'art. 3 della legge n. 675/1996.

    CiÚ premesso il Garante osserva:

  2. - Va rilevato preliminarmente che il ricorso - a differenza della richiesta ai sensi dell'art. 13 - Ë rivolto solo nei confronti del sig. Baudolino e non anche nei riguardi della fotografa professionista. Conseguentemente, la presente decisione non riguarda quest'ultima, né preclude ulteriori, eventuali azioni nei suoi confronti.

  3. - Va poi precisato che l'odierno...

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