DECRETO 1 ottobre 2008 - Approvazione delle condizioni generali per l''espletamento del servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999 che stabilisce la procedura di approvazione delle condizioni generali del servizio postale;

Visto il decreto 29 dicembre 2005, concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 3 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, concernente disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale, nonche' tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, in base al quale il fornitore del servizio universale provvede ad adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel medesimo decreto;

Visto il contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' per azioni Poste Italiane;

Vista la proposta trasmessa dalla societa' Concessionaria del servizio postale universale con nota AD/262 del 19 settembre 2008;

Ravvisata l'esigenza di approvare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le condizioni generali del servizio postale che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le condizioni generali di cui all'art. 1 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: Scajola

Allegato

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE

UNIVERSALE

Servizi inclusi nel servizio postale universale

Descrizione dei servizi

Art. 1.

Servizio postale universale

Il servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg.

I servizi inclusi nel servizio universale e oggetto delle presenti condizioni di servizio sono classificati per tipologie di invii postali, come definiti dall'art. 1 lettera f) del decreto legislativo n. 261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente sezione.

Per gli invii internazionali si applicano, oltre alle presenti condizioni generali, le Convenzioni internazionali ratificate nell'ordinamento italiano, nonche' i relativi provvedimenti applicativi.

Art. 2.

Invii di corrispondenza

Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari.

I servizi di corrispondenza comprendono:

  1. posta massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi localita' del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantita' (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicita' diretta per corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. L'accesso al servizio e' oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale;

  2. posta prioritaria (invii postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero;

  3. posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;

  4. posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale, nonche' per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente puo' chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.

    Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualita' sono richieste particolari modalita' di confezionamento pubblicizzate da Poste Italiane e la consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;

  5. atti giudiziari: servizio di posta raccomandata attinente alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni;

  6. pubblicita' diretta per corrispondenza: servizio per la spedizione di invii postali indirizzati ad un numero di destinatari non...

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