Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalita'; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Validita' di contratti di lavoro

  1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti

    di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti

    di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

  3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

    Art. 2.

    Misure relative alla Croce Rossa ed alla Societa' Dante Alighieri

  5. Fino all'adozione del decreto del Presidente del...

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