Provvedimento (Garante Privacy) 20 novembre 2008. Contratti di locazione: vietata la diffusione a terzi dei dati personali del conduttore - 20 novembre 2008

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la segnalazione del 18 gennaio 2008, con cui XY, in qualità di conduttore di una stanza di un appartamento di proprietà di un condominio sito in Taranto, lamenta l’avvenuta diffusione di dati personali a sé riferiti (nel dettaglio, la notizia relativa alla scadenza prossima del contratto di locazione in essere tra il segnalante ed il medesimo condominio, stabilita per il mese di gennaio 2009, e la contestuale intimazione al rilascio dell’immobile alla citata scadenza) da parte della stessa compagine condominiale, ancorché per il tramite dell’amministratore pro-tempore;

CONSIDERATO che tale diffusione, alla luce della documentazione trasmessa (cfr. allegato alla segnalazione, in atti), sarebbe avvenuta a mezzo affissione, nella bacheca condominiale, di un avviso redatto dall’amministratore pro-tempore in nome e per conto del condominio, contenente la formale disdetta del suddetto contratto di locazione nei confronti del segnalante;

CONSIDERATO, altresì, quanto asserito dal medesimo segnalante, secondo cui l’avviso in questione avrebbe potuto essere comunicato agli altri condomini con modalità alternative all’affissione nella bacheca condominiale, quali l’inserimento nelle cassette postali di una comunicazione individualizzata;

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COSIDERATO che questa Autorità, con nota del 13 febbraio 2008, ha invitato il condominio, nella persona dell’amministratore pro-tempore, ad adeguarsi alle prescrizioni impartite in materia dal Garante con il provvedimento generale del 18 maggio 2006, allegato in copia alla predetta nota (e, segnatamente, per quanto specificamente d’interesse per la vicenda segnalata, al punto 3.2 del provvedimento), chiedendone apposito riscontro;

VISTA la nota di riscontro del condominio (nella persona dell’amministratore pro-tempore) del 20 febbraio 2008, il quale, a seguito del menzionato invito rivolto da questa Autorità, ha dichiarato di aver rimosso immediatamente il predetto avviso sostituendolo con un altro, di tenore analogo, ma «scevro dall’indicazione di dati personali» (cfr. nota di risposta, in atti);

VISTA...

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